COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/11/2002 ARGENTANA CAPCA – LOW PONTE

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°16 del 14/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/11/2002 ARGENTANA CAPCA - LOW PONTE Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.15 del 7/11/2002, letti gli atti ufficiali, rileva dal rapporto di gara che la soc.LOW PONTE, a fine gara, consegnava all'arbitro uno scritto, che avrebbe dovuto fungere da reclamo; tale procedura è del tutto irrituale, poichè, con questo scritto la soc.Low Ponte contestava la regolarità della gara e lamentava che il campo di gioco era scarsamente illuminato, in quanto una delle torri di illuminazione era spenta. Esaminando d'ufficio la questione, rileva dai documenti ufficiali della gara di cui sopra, ed in particolare dal supplemento di rapporto redatto dall'arbitro, dove si evince che la gara ha avuto regolare concluisione in quanto la visibilità rientrava nella norma, ritenuto, pertanto, che la gara ha avuto regolare svolgimento essendo insindacabile lavalutazione dell'arbitro relativamente alle condizioni di visibilità P.T.M. dichiara il reclamo inammissibile, non essendosi la soc.Low Ponte attenuta a quanto previsto (dall'art.34 comma 7) C.G.S., conferma il risultato conseguito sul campo ARGENTA - LOW PONTE 2-0 Addebita alla soc.Low Ponte la tassa reclamo ai sensi dell'art.29 comma 8) C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it