COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIRTUS VILLA avverso squalifica al 13.4.2003 all.PERAZZONI MASSIMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003 gara VIRUS VILLA-SAN MARINO dell’8.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIRTUS VILLA avverso squalifica al 13.4.2003 all.PERAZZONI MASSIMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003 gara VIRUS VILLA-SAN MARINO dell'8.2.2003 L'A.S.VIRTUS VILLA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che "la persona allontanata dal terreno di gioco non è l'allenatore, ma il dir.acc.sig.Ciriaco Giampiero. E' quindi palese che ci sia stato uno scambio di persona. Quanto riportato nel C.U. della gara corrisponde a verità solamente per quanto riguarda il comportamento sul terreno di gioco, dove il ns.dirigente protestava energicamente. Viene invece contestato quanto accaduto dopo l'espulsione, il ns.dirigente si posizionava fuori dal campo, vicino la rete di recinzione in mezzo ai tifosi locali, da dove partivano le contestazioni. Pertanto supponiamo che l'arbitro sentendo forti contestazioni provenienti dalla posizione del dirigente, abbia interpretato ulteriori offese da parte dell'interessato, cosa assolutamente non vera". Chiede l'inversione dello scambio di persona ed una riduzione della sanzione. La Commissione, - dato atto che l'A.S.VIRTUS VILLA, che era stata invitata a produrre documenti ufficiali di riconoscimento dell'all.PERAZZONI e del dir.acc.uff.CIRIACO, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha dichiarato : 1) che nel redigere il referto aveva consultato i documenti in sue mani riscontrando in quelli dell'all.PERAZZONI la persona da lui allontanata dal terreno di gioco, come indicato anche nell'apposito modulo consegnato a fine gara ai dirigenti dell'A.S.VIRTUS VILLA, senza ricevere contestazioni; 2) che l'all.PERAZZONI nel lasciare il terreno di gioco gli rivolgeva frasi offensive; 3) che a fine gara l'all.PERAZZONI, rientrato nel recinto degli spogliatoi e, posizionatosi davanti alla porta di quello dell'arbitro, nell'impedirgli l'accesso, gli indirizzava ancora frasi offensive e minacciose, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 13.4.2003 dell'all.PERAZZONI MASSIMO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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