COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIRTUS VILLA avverso squalifica al 13.4.2003 all.PERAZZONI MASSIMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003 gara VIRUS VILLA-SAN MARINO dell’8.2.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIRTUS VILLA
avverso squalifica al 13.4.2003 all.PERAZZONI MASSIMO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003
gara VIRUS VILLA-SAN MARINO dell'8.2.2003
L'A.S.VIRTUS VILLA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che "la
persona allontanata dal terreno di gioco non è l'allenatore, ma il dir.acc.sig.Ciriaco Giampiero. E' quindi palese
che ci sia stato uno scambio di persona. Quanto riportato nel C.U. della gara corrisponde a verità solamente
per quanto riguarda il comportamento sul terreno di gioco, dove il ns.dirigente protestava energicamente.
Viene invece contestato quanto accaduto dopo l'espulsione, il ns.dirigente si posizionava fuori dal campo,
vicino la rete di recinzione in mezzo ai tifosi locali, da dove partivano le contestazioni. Pertanto supponiamo
che l'arbitro sentendo forti contestazioni provenienti dalla posizione del dirigente, abbia interpretato ulteriori
offese da parte dell'interessato, cosa assolutamente non vera". Chiede l'inversione dello scambio di persona
ed una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- dato atto che l'A.S.VIRTUS VILLA, che era stata invitata a produrre documenti ufficiali di
riconoscimento dell'all.PERAZZONI e del dir.acc.uff.CIRIACO, non si è presentata all'odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha dichiarato : 1) che nel redigere il referto aveva
consultato i documenti in sue mani riscontrando in quelli dell'all.PERAZZONI la persona da lui allontanata dal
terreno di gioco, come indicato anche nell'apposito modulo consegnato a fine gara ai dirigenti dell'A.S.VIRTUS
VILLA, senza ricevere contestazioni; 2) che l'all.PERAZZONI nel lasciare il terreno di gioco gli rivolgeva frasi
offensive; 3) che a fine gara l'all.PERAZZONI, rientrato nel recinto degli spogliatoi e, posizionatosi davanti alla
porta di quello dell'arbitro, nell'impedirgli l'accesso, gli indirizzava ancora frasi offensive e minacciose,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 13.4.2003 dell'all.PERAZZONI
MASSIMO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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