COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA CONI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MORTIZZA avverso squalifica al 25.9.2004 calc.FRESCHI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 9 del 25.9.2002 gara MORTIZZA-BETTOLA del 18.9.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - COPPA CONI - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 06/03/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MORTIZZA avverso squalifica al 25.9.2004 calc.FRESCHI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 9 del 25.9.2002 gara MORTIZZA-BETTOLA del 18.9.2002 Il ricorso di cui sopra non può essere preso in esame perché proposto, il 19.2.2003, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). . La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’U.S.MORTIZZA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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