COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE per presunta irregolarità gara LUZZARESE-SAMMARTINESE del 5.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Prima Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE per presunta irregolarità gara LUZZARESE-SAMMARTINESE del 5.9.2001. L'U.S.SAMMARTINESE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto specificando che "alla suddetta gara hanno preso parte i calciatori ZULIAN ANDREA e MARCHESI RENATO , squalificati come da C.U. n. 6 del 7.9.200 (pag.53 e 55) ; tali squalifiche non erano ancora mai state scontate. Chiediamo pertanto che ci venga assegnata la vittoria per 2-0, come prescritto dalle Carte Federali (cfr.Codice Giustizia Sportiva). La Commissione, - verificato che i calc.ZULIAN ANDREA e MARCHESI RENATO, con provvedimenti pubblicati sul C.U.n.6 del C.R.E.R. datato 7.9.2000, in relazione ad una gara di Coppa Emilia, tra i giocatori non espulsi, risultano squalificati per una giornata per recidività in ammonizione(II^ inf.) ; - atteso che i calc.ZULIAN ANDREA e MARCHESI RENATO hanno partecipato alla gara cui è all'oggetto (terminata col risultato LUZZARESE 2-SAMMARTINESE 1) senza averne titolo, per non avere ancora scontato la predetta squalifica ; - visti gli artt.12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al G.S.LUZZARESE la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara LUZZARESE-SAMMARTINESE del 5.9.2001 ed ai calc. ZULIAN ANDREA e MARCHESI ROMANO una giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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