COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAORSO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 17 del 21.11.2001 ; gara CAORSO-LUGAGNANESE del 15.11.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAORSO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 17 del 21.11.2001 ; gara CAORSO-LUGAGNANESE del 15.11.2001. L'U.S.CAORSO ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto premettendo, dianzi tutto, che la gara è stata sospesa sul risultato, a lei favorevole, di 2-1 e che l'arbitro aveva concesso un calcio di rigore contro l'U.S.Lugagnanese ; a quel punto un giocatore dell' U.S.Lugagnanese "non condividendo la decisone dello stesso, prima lo spingeva insultandolo, poi lo afferrava con una mano ad un braccio e con l' ;altra, aperta, lo colpiva dietro alla nuca, senza procurare alcun danno (vedasi referto arbitrale)". "Dal referto arbitrale si legge che l'arbitro ha sospeso la gara per violenza nei suoi confronti, inoltre è evidente che ha preso paura per eventuali ulteriori conseguenze ai suoi danni". "Se il Giudice ha deciso di punire il giocatore dell'U.S.Lugagnanese per il gesto verso l'arbitro con una punizione fino al 31.12.2002, se ne deduce che ha considerato il fatto piuttosto grave(e questo può giustificare la sospensione della gara da parte dell' arbitro)" . Chiede che "venga convalidato il risultato sul campo oppure, in alternativa, il 2-0 a tavolino secondo l'art.12 comma 4 punto B". La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della U.S.Caorso, il calc.SarpedontI, capitano dell'U.S.Lugagnanese, gli rivolgeva una frase offensiva e, mentre stava estraendo il cartellino per comunicargli l'espulsione, lo stesso, tenendogli con una mano un braccio, lo colpiva a mano aperta sulla nuca, senza procurargli dolore e senza alcun danno fisico, turbandolo, comunque, psicologicamente ; ciò che lo induceva a sospendere la gara. Subito dopo l'atto il calc.Sarpedonti veniva bloccato da suoi compagni di squadra ; - valutato che il citato episodio di intemperanza non ebbe effetti menomanti sull'arbitro e che, in pratica fu un fatto isolato, non contornato da situazioni tali da lasciar temere altre pregiudizievoli conseguenze, posto che nella congiuntura non si era venuto a creare uno stato di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell'incontro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall'U.S.CAORSO, confermando la decisione, assunta in primo grado, di ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it