COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/11/2002 CESENATICO CALCIO – CUSERCOLESE
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA – COPPA ITALIA DI PROMOZIONE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°20 del 12/12/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 27/11/2002 CESENATICO CALCIO - CUSERCOLESE
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 19 del 05/12/2002, esaminato il reclamo fatto pervenire a
seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. CUSERCOLESE con il quale lamenta l'irregolare svolgimento della gara per
aver la Soc. CESENATICO utilizzato nel corso della stessa il calciatore RONCONI MATTEO squalificato per una giornata
effettiva (Sanzione Comminata Con C.U. N. 11 Del 10/10/2002) invocandosi la sanzione prevista dalle norme Federali.
Rilevato come si evince dai documenti ufficiali della gara che alla stessa ha preso parte il calciatore RONCONI MATTEO,
che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara effettiva (C.U. 11 Del 10/10/02) Ritenuto, inoltre,
che il Ronconi ha preso parte alla gara CESENATICO-ALFONSINE del 20/11/2002 (Sostituendo Al 43° Del 2° Tempo Il
N.9 DIONISIO MICHELE), che non aveva titolo a parteciparvi, e che non ha scontato nessuna squalifica.
P.T.M.
il G.S., visto l'art.12 comma 5) lett.a) dispone di:
a) accogliere il reclamo
b) infliggere alla soc.CESENATICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2 in favore della
soc.CUSERCOLESE;
c) esclude dal prosieguo della competizione la soc.CESENATICO;
d) nulla per la tassa essendo stato il reclamo accolto.