COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA REGIONE Prima Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 30/ 1/02 COLOMBARO – RIESE
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA REGIONE Prima Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/ 1/02 COLOMBARO - RIESE
La SOC. RIESE ha depositato nelle mani dell'A. uno scritto che avrebbe dovuto fungere da reclamo. Tale procedura è del tutto irrituale. Con questo scritto la società contestava la regolarità della gara e lamentava che il campo di gioco era
scarsamente illuminato. Successivamente con raccomandata in data 02.02.02 la SOC. RIESE ribadiva che vi erano state carenze nell'impianto di illuminazione perchè due fari non funzionavano. L'A., nel supplemento di rapporto del 07.02 .02, ha precisato che prima dell'inizio della manifestazione, su richiesta della squadra ospite, ha controllato che l'illuminazione fosse sufficiente per lo svolgimento della gara ed ha ritenuto che la visibilità era buona. Si potevano chiaramente distinguere le linee perimetrali del campo, le aree di rigore, naturalmente, tutte le persone ammesse sul terreno di gioco: i 22 calciatori, i Dirigenti ed i restanti calciatori di riserva. Ha ritenuto, quindi, che non vi fosse alcun elemento che potesse precludere la regolarità della partita in quanto tutti i partecipanti alla gara erano riconoscibili ed in particolare modo i calciatori titolari, i cui numeri erano facilmente identificabili. Rammentando che l'effettuazione o meno della partita è ad insindacabil e giudizio del Direttore di Gara, il G.S. così provvede: - dichiara il reclamo inammissibile perchè non è stato inoltrato il telegramma o il telefax di cui all'art. 34 comma 7 del c.g.s. - comferma il risultato conseguito sul campo: COLMBARO 3 - RIESE 0 ; - addebita alla SOC. RIESE la tassa reclamo ai sensi dell'art. 29 comm a 8) del c.g.s.