COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – MEMORIAL AGOSTINI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 29/05/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.LIDO ADRIANO avverso squalifica per 1 giornata calc.VISCONTI SALVATORE e per 2 + 3 giornate calc.BRANCATO MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 dell’8.5.2003 gare VITACALCIO-LIDO ADRIANO del 30.4.2003 e LIDO ADRIANO-ATLAS S.STEFANO del 3.5.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - MEMORIAL AGOSTINI - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 del 29/05/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.LIDO ADRIANO avverso squalifica per 1 giornata calc.VISCONTI SALVATORE e per 2 + 3 giornate calc.BRANCATO MASSIMILIANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 42 dell'8.5.2003 gare VITACALCIO-LIDO ADRIANO del 30.4.2003 e LIDO ADRIANO-ATLAS S.STEFANO del 3.5.2003 L'A.P.LIDO ADRIANO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati facendo presente, in primo luogo, che nella distinta della gara del 30.4.2003 restituita dall'arbitro non vi erano annotazioni di squalifica dei calc.VISCONTI e BRANCATO e di essere venuta a conoscenza della squalifica per 1 giornata del calc.VISCONTI SALVATORE e per 2 giornate del calc.BRANCATO MASSIMILIANO "solo in data 7.5.2003 tramite il Comunicato per cui il sig.BRANCATO si è ritrovato con due squalifiche, causa della mancata segnalazione, ciò comporta al giocatore di dover scontare il tutto nel prossimo Campionato 2003/2004. Al riguardo si richiede almeno la sospensione della squalifica avvenuta nella prima gara (cioè quella non a conoscenza)". La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante il calc.VISCONTI e la squalifica per 2 giornate del calc.BRANCATO non può essere presa in esame in quanto verte su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di squalifica), parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro della gara Lido Adriano-Atlas S.Stefano, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.BRANCATO, con la palla non a distanza di gioco, colpiva con un pugno al collo un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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