COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – MEMORIAL PREDIERI – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 7 del 13.9.2001 ; gara GAGGIO 1989-MONTESE dell’8.9.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – MEMORIAL PREDIERI - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTESE
avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 7 del 13.9.2001 ;
gara GAGGIO 1989-MONTESE dell'8.9.2001.
L'A.C.MONTESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando, dianzi tutto, che "non avrebbe avuto nessun interesse a non presentarsi, visto che nella gara di andata di domenica 2.9.2001 il MONTESE aveva vinto per 5-1 nei confronti del GAGGIO 89". Si richiama ai C.U. n 1, n.4 e n.5 del C.P. di Bologna per affermare "che effettivamente non vi è nulla di evidenziato, come di solito viene fatto per eventuali variazioni delle giornate di gara". Ritiene che la indicazione contenuta nei C.U.n.4 e 5 "menzionata nella dicitura del nome dell'altra Società", così come formulata non fosse idonea per "comunicare la variazione della giornata di gara da parte del Comitato" ed "è anche plausibile incorrere ad interpretazioni diverse, pensando addirittura ad errori di battitura, visto il nome della squadra GAGGIO 89, ed effettivamente parlando risulta veramente poco comprensibile a chiunque e a nostro avviso non regolamentare ai fini di dare una chiara e precisa comunicazione per le Società per le variazioni delle giornate di gara". Chiede la riprogrammazione della gara.
La Commissione,
- verificato che nei C.U.n. 4 del 23.8.2001 e n.5 del 30.8.2001 del C.P. di Bologna, è contenuta la indicazione dello svolgimento della gara, nella formulazione indicata dalla ricorrente, e cioè 08/09 GAGGIO 89 - MONTESE ;
- ritenuto che, ad evitare di "incorrere ad interpretazioni diverse" come sostenuto dalla ricorrente, nel dubbio, la stessa avrebbe avuto tutto il tempo (dal 23.8.2001 o dal 30.8.2001) per eventualmente chiedere chiarimenti al predetto C.P. di Bologna e presentarsi così sul campo il giorno ed all'ora stabiliti, ove erano regolarmente presenti sia la squadra avversaria sia il direttore di gara designato ;
- non potendo accogliere le argomentazioni addotte dall'A.C.MONTESE, anche perché il C.U. è l'unico documento attraverso il quale vengono trasmesse tutte le disposizioni relative allo svolgimento delle gare,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'A.C.MONTESE, confermando il provvedimento impugnato.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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