COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – MEMORIAL PRETI – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO avverso squalifica al 31.12.2003 calc.FAROLFI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 43 del 15.5.2003 gara SOLAROLO-PORTUENSE del 12.5.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - MEMORIAL PRETI - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SOLAROLO avverso squalifica al 31.12.2003 calc.FAROLFI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 43 del 15.5.2003 gara SOLAROLO-PORTUENSE del 12.5.2003 L'A.C.SOLAROLO ricorre avverso i provvedimento di cui all'oggetto affermando che dopo una normale azione di gioco, il calc.FAROLFI veniva a contatto con un giocatore avversario e l'arbitro ne decretava l'espulsione. Ritenendo di avere subito una grave ingiustizia il calc.FAROLFI si avvicinava all'arbitro per chiedergli spiegazioni. "Certamente il comportamento del nostro tesserato è da punire e biasimare perché sicuramente avrà usato un tono ed un linguaggio non degno di una persona civile e moderata, ma non era sua intenzione mettere le mani addosso all'arbitro" ed i suoi compagni sono intervenuti solo per consigliarlo ad uscire dal campo, ma non l'hanno fermato con la forza. "Così come lo sputo per terra, se questo c'è stato da parte del nostro tesserato, non era certo indirizzato all'arbitro". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, precisava : 1) di avere espulso il calc.FAROLFI che aveva volontariamente colpito con un pugno un giocatore avversario; 2) dopo la comunicazione del provvedimento, il calc.FAROLFI cercava di avvicinarglisi offendendolo e minacciandolo, impeditone dall'intervento di suoi compagni di squadra che lo allontanavano: 3) nell'avviarsi verso gli spogliatoi, il calc.FAROLFI sputava verso l'arbitro e reiterava le minacce; - valutato che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.FAROLFI - che, come dalle precisazioni fornite dall'arbitro, non si è mai avvicinato a questi a meno di 1 metro e che lo sputo è stato lanciato dal giocatore quando si trovava a circa 10 metri di distanza - possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2003 la squalifica del calc.FAROLFI FABIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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