COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°7 del 08/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – TORNEO DI CASTEL S.PIETRO TERME 1 RECLAMO PROPOSTO DAL CALC. TARANTINO GAETANO – già tess. Atletico Van Goof avverso squalifica al 31.12.2006 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 1 del 7.7.2004 gara TRATTORIA DAMI – SCATOLIFICIO MEDICINESE del 23.6.2004

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°7 del 08/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – TORNEO DI CASTEL S.PIETRO TERME 1 RECLAMO PROPOSTO DAL CALC. TARANTINO GAETANO – già tess. Atletico Van Goof avverso squalifica al 31.12.2006 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 1 del 7.7.2004 gara TRATTORIA DAMI – SCATOLIFICIO MEDICINESE del 23.6.2004 Il calc.TARANTINO GAETANO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, ammettendo che il comportamento tenuto, del quale si dichiara “veramente pentito ed amareggiato, possa ritenersi increscioso” ed affermando che il G.S. ha omesso la valutazione del proprio stato d’animo. “Dopo solo sei minuti del primo tempo subisco due falli, protesto verso il mio capitano e mi vedo costretto ad uscire dal campo per somma d’ammonizioni. E’ qui che l’arbitro stesso si è avvicinato al mio petto ed io istintivamente ho appoggiato la mia mano destra verso il suo zigomo sinistro per allontanarlo. Sono dispiaciuto che la mia impulsività sia trasmodata nella fisicità, estrinsecandosi nella manata verso l’arbitro, ben lontana da poter essere chiamata schiaffo”. A fine gara, per scusarsi, si recava dall’arbitro, che non lo riceveva “scrivendo al contrario nel referto che la mia presenza a fine partita fosse fine ad un atto di vendetta nei suoi confronti”. Escludendo di aver rivolto minacce all’arbitro, chiede una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario dal quale si rileva che il calc.TARANTINO, espulso per somma di ammonizioni, all’esibizione del cartellino rosso, gli si avvicinava, petto contro petto e, appoggiandogli una mano sul viso, lo colpiva con uno schiaffo, procurandogli un lieve dolore, che avvertiva per circa 1 minuto, rivolgendogli nel contempo frasi offensive e minacciose, reiterate mentre veniva portato fuori del campo da suoi compagni di squadra; a fine gara, lo stesso calciatore, mentre era insieme al suo capitano, davanti allo spogliatoio, poiché l’arbitro si rifiutava di riceverli, gli indirizzava nuovamente epiteti minacciosi ed offensivi; - dato atto che in primo grado la conseguenza del gesto compiuto dal calc.TARANTINO è stata erroneamente indicata come “acuto dolore” mentre, come appare nel referto e come confermato in questa sede dall’arbitro, si è trattato di “lieve dolore”; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.TARANTINO, comportamento per il quale ha dimostrato un sincero pentimento, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.6.2006 la squalifica del calc.TARANTINO GAETANO. Dispone per la restituzione della tassa, versata in € 65.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it