COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°8 del 15/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MASTROIACO DAVIDE-già tess.POL.SESTO IMOLESE e POL.SESTO IMOLESEcampionato di II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°8 del 15/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MASTROIACO DAVIDE-già tess.POL.SESTO IMOLESE e POL.SESTO IMOLESEcampionato di II^ categoria Con nota 16.6.2004 il Procuratore Federale, - letti gli atti relativi alla gara Imolese-Parma-camp.Giovanissimi Professionisti del 15.4.2004, trasmessi dal Presidente del C.R.E.R. su sollecitazione del Presiente del C.R.E.R.-S.G.S., che evidenziava un fatto increscioso riguardante il comportamento irriguardoso del calc.DAVIDE MASTROIACO, tess.POL.SESTO IMOLESE, il quale, riferendosi all’arbitro gli urlava dal bordo campo ripetute frasi offensive ed oscene; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrino gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S.( per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva), ascrivibile al sig.DAVIDE MASTROIACO, nonché della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva della POL.SESTO IMOLESE; - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano, il sig.DAVIDE MASTROIACO, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per aver posto in essere il comportamento sopra descritto e la POL.SESTO IMOLESE, della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. - Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, la POL.SESTO IMOLESE ha fatto pervenire memoria difensiva, mentre nulla è pervenuto da parte del sig.MASTROIACO. La POL.SESTO IMOLESE si ritiene “del tutto estranea ai fatti indicati”. “Il sig.MASTROIACO era presente in veste di spettatore, non essendo impegnate nostre squadre, non era presente nessun dirigente che potesse richiamare il sig.MASTROIACO a rispettare i comportamenti di correttezza e lealtà ai quali sono tenuti i tesserati F.I.G.C. in ogni situazione riferibile all’attività sportiva, inoltre, essendoci pervenuta la comunicazione a campionato finito, abbiamo solo potuto, dopo aver sentito l’interessato, estrometterlo dalla società mettendolo in lista di svincolo”. Chiede “di non incorrere in nessuna sanzione, scusandoci per il comportamento del sig.MASTROIACONO, non imputabile alla POL.SESTO IMOLESE”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del calc.DAVIDE MASTROIACO in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per 4 giornate di gara, mentre, nel caso di specie, visto l’art. 3 del C.G.S., non possa ritenersi applicabile la responsabilità oggettiva a carico della POL.SESTO IMOLESE, della quale chiede l’assoluzione. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - letta la memoria della POL.SESTO IMOLESE ; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc.MASTROIACO integra la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., in assenza di responsabilità oggettiva in capo alla POL.SESTO IMOLESE; - visto l’ art. 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere la squalifica per 4 giornate di gara, da scontarsi in campionato, al calc.DAVIDE MASTROIACONO e l’archiviazione del deferimento a carico della POL.SESTO IMOLESE. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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