COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°8 del 15/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.FANZINI FABIO, tess.A.C.VALNURE P.V.B. e A.C.VALNURE P.V.B.-campionato di I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA–ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°8 del 15/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.FANZINI FABIO, tess.A.C.VALNURE P.V.B. e A.C.VALNURE P.V.B.-campionato di I^ categoria Con nota 5.7.2004 il Procuratore Federale, - esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini dalla quale si evince che l’all.dilettante Fiorenzo Chiaverini, pur non tesserato, nel corso della stagione sportiva 2003/2004, si è reso colpevole di violazione delle norme federali per avere consentito di apparire come prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della soc.VALNURE, partecipante al campionato Giovanissimi Dilettanti-girone A-C.R.E.R., di fatto affidata al sig.FABIO FANZINI che, pur non abilitato, risulta iscritto nelle distinte presentate all’arbitro; - rilevato altresì che il sig.FABIO FANZINI, non ammesso ai corsi di abilitazione quale allenatore di base, non risulta aver ottenuto la derego ad allenare, richiesta avanzata al Settore Giovanile e Scolastico di Roma in data 28.10.2003; - ritenuto che la condotta suddescritta integra gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S.(per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva), ascrivibile al sig.FABIO FANZINI, calciatore tesserato della soc.A.C.VALNURE P.V.B., nonché della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva dell’A.C.VALNURE P.V.B.(la posizione antiregolamentare del sig.Fiorenzo Chiaverini è stata comunicata al Settore Tecnico della F.I.G.C. per quanto di competenza); - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano, il sig.FABIO FANZINI della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, come sopra descritto e l’A.C.VALNURE P.V.B., della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, l’A.C.VALNURE P.V.B. ed il sig.FABIO FANZINI hanno fatto pervenire una memoria che evidenzia che : 1)nell’agosto 2003 l’A.C.VALNURE P.V.B. si era accordata con il sig.Chiaverini per la conduzione tecnica della squadra Giovanissimi, ma che nelle more del tesseramento il sig.Chiaverini, per motivi personali, aveva rinunciato all’incarico; 2)venne richiesta la disponibilità per allenare la squadra Giovanissimi al sig.FANZINI, che accetta e viene presentata richiesta di deroga al C.R.E.R. nel settembre 2003; 3)la richiesta viene rinnovata nell’ottobre 2003, senza ottenere riscontro; 4)di non avere avuto più notizie sino all’aprile 2004 quando vennero convocati dall’Ufficio Indagini; 5)dichiarano, congiuntamente, di avere “cercato di seguire le regole”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per mesi 1 del sig.FABIO FANZINI e l’ammenda di € 150 a carico dell’A.C.VALNURE P.V.B. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - letta la memoria difensiva dell’A.C.VALNURE P.V.B. e del sig.FANZINI; - tenuto conto che gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini hanno confermato lo svolgimento dei fatti così come descritti, ciò che integra da parte del sig.FANZINI la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva a carico dell’A.C.VALNURE P.V.B, che, peraltro, si era concretamente interessata per ottenere la deroga per l’utilizzo quale allenatore del sig.FANZINI.; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere la squalifica per mesi 1 al calc.FABIO FANZINI, tess.A.C.VALNURE P.V.B. e l’ammenda di € 100 a carico dell’A.C.VALNURE P.V.B. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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