COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 21/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 63 RECLAMO PROPOSTO DA GAIRSA RAVENNA F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc.BIONDINI MATTIA e inibizione al 7.3.2006 assistente di parte MELANDRI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 21 dell’8.12.2005 gara GAIRSA RAVENNA – RIOLO TERME del 3.12.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 21/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 63 RECLAMO PROPOSTO DA GAIRSA RAVENNA F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc.BIONDINI MATTIA e inibizione al 7.3.2006 assistente di parte MELANDRI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 21 dell’8.12.2005 gara GAIRSA RAVENNA – RIOLO TERME del 3.12.2005 Il F.C.GAIRSA RAVENNA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc.BIONDINI “ha applaudito l’arbitro dopo la notifica della espulsione dal campo, ma ci preme sottolineare come le frasi pronunciate non siano state offensive nei confronti dell’arbitro, ma proferite in maniera di semplici proteste. Dalla casistica da noi verificata ci sembra eccessiva la squalifica inflitta, tenuto anche conto che il tesserato in oggetto non è mai stato oggetto di altre decisioni simili”; 2) “le frasi pronunciate a fine partita dall’ass.MELANDRI non siano da considerarsi offensive ma irriguardose nei confronti del direttore di gara; sottolineiamo come il MELANDRI partecipasse alla gara in qualità di segnalinee di parte, e quindi durante lo svolgimento della partita abbia potuto, in occasione di decisioni arbitrali, essere posizionato in maniera ottimale rispetto a quella tenuta dall’arbitro, questo ha portato a fine partita a pronunciare frasi di protesta nei confronti dello stesso. Anche in questo caso vogliamo sottolineare come il nostro Dirigente non sia incorso altre volte in inibizioni del genere”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.BIONDINI, dopo aver rivolto una frase irriguardosa all’arbitro, all’esibizione del cartellino rosso gli indirizzava una frase offensiva; 2) a fine gara, l’assistente di parte MELANDRI rivolgeva all’arbitro frasi ironiche ed offensive; - ritenuto che i comportamenti messi in atto dal calc.BIONDINI e dall’ass.MELANDRI possano essere puniti con sanzioni più contenute, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.BIONDINI MATTIA ed al 7.2.2006 l’inibizione dell’ass.di parte MELANDRI CLAUDIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it