COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CORPOLO’ CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc.SANNA SALVATORE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara CORPOLO’ – SPORTING VILLALTA del 12.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CORPOLO’ CALCIO avverso squalifica per 4 giornate calc.SANNA SALVATORE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara CORPOLO’ – SPORTING VILLALTA del 12.2.2006 L’U.S.CORPOLO’ CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato significando che il calc.SANNA, per non perdere tempo, raccolta la palla finita in fallo laterale “invece di consegnarla a palombella all’avversario, la lanciava con due mani senza intenzione di colpirlo e comunque colpendolo al petto e non in faccia. Giusta l’espulsione comminata dall’arbitro, ma secondo noi troppo grave la squalifica”, della quale chiede una riduzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando in toto il referto originario, ha ribadito che, in occasione di una rimessa laterale, il calc.SANNA lanciava con le mani il pallone contro l’ avversario che attendeva, raggiungendolo al volto; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc.SANNA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.SANNA SALVATORE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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