COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.CANNIZZARIO ALESSANDRO – arbitro A.I.A.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.CANNIZZARIO ALESSANDRO – arbitro A.I.A. Con nota 24.9.2008 prot. n. 1262/1009, il Vice Procuratore Federale, - esaminata la documentazione pervenuta dall’A.C.Ravenna Lidi, con cui si denuncia il comportamento tenuto dall’arbitro della gara Pol.Porto Fuori – A.C.Ravenna Lidi del 18.11.2007, camp.prov.allievi, sig.CANNIZZARO ALESSANDRO, nei confronti di dirigenti, calciatori e sostenitori della società ospite; - esaminata la richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali, nonché il rapporto ed il supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, la distinta di gara presentata dall’A.C.Ravenna Lidi e la certificazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna per le cure mediche prestate al sig.CANNIZZARO ALESSANDRO, vittima di una aggressione ad opera di un dirigente dell’A.C.Ravenna Lidi; - vista la delibera del G.S. di Ravenna che ha comminato l’inibizione ai dirigenti dell’A.C.Ravenna Lidi, sig.Duro Panfilo a svolgere ogni attività fino al 18.11.2012 e sig.De Pascali Carlo a svolgere ogni attività fino al 28.2.2008; - vista la delibera della Commissione Disciplinare che ha respinto il reclamo relativo al sig.Duro Panfilo; - vista la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha dichiarato l’inammissibilità, ex art.31, comma 1 del C.G.S., del ricorso proposto dal sig.Duro Panfilo; - rilevato che le dichiarazioni testimoniali del sig.De Pascali, il quale ha sporto querela nei confronti dell’arbitro, evidenziano una situazione di estrema tensione venutasi a determinare nel corso della partita, a suo dire determinata – o alla quale avrebbe comunque contribuito – dall’atteggiamento del direttore di gara il quale, nel corso della gara mostrava il dito medio all’indirizzo degli spettatori che ne contestavano le decisioni ed al termine della gara, dopo aver asseritamene colpito con una testata il giocatore Cancelliere Alan, alle rimostranze del De Pascali, dopo aver precisato la prevalenza delle sue parole, lo minacciava di farlo radiare; - rilevato altresì che le dichiarazioni testimoniali rese da sei persone, concordano tutte nell’attribuire al sig.CANNIZZARO la responsabilità del compimento di gesti poco eleganti e dell’aver assunto atteggiamenti provocatori e di sfida, accompagnati da espressioni offensive; - accertato che il calc.dell’A.C.Ravenna Lidi, Cancelliere Alan, è stato sottoposto a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna, per una contusione al volto causata, a suo dire, da una testata infertagli volontariamente dall’arbitro, ma che nel rapporto di gara e nel relativo supplemento non si fa alcuna menzione, sia dell’episodio relativo al colpo accusato dal calciatore, sia della contestualità del ritrovarsi, poco dopo la conclusione della gara, nello stesso ambito ospedaliero; - preso atto che per l’episodio surriferito, i genitori di Cancelliere Alan hanno sporto querela nei confronti del direttore di gara; - rilevato che il sig.CANNIZZARO non ha inteso collaborare con il rappresentante della Procura Federale, designato a chiarire quegli aspetti della delicata vicenda che il rapporto di gara ed il relativo supplemento non evidenziavano, motivando il suo atteggiamento con la formula che erano in corso procedimenti penali pendenti, con indagini in corso; - visto l’art. 32, quarto comma, del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il sig.CANNIZZARO ALESSANDRO per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 40, punto 2, lettere a), b) ed e) del Regolamento dell’A.I.A., per avere tenuto un comportamento non consono ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza richiesti agli arbitri in ragione della peculiarità del loro ruolo, oltre che irrispettosi degli altri e della comune moralità, e per essersi, inoltre, astenuto dal collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari. Ritualmente notificato l’avviso di convocazione, il sig.CANNIZZARO ha fatto richiesta di audizione, ed è presente all’odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia. Ha anche presentato memoria difensiva in cui, fra l’altro : 1) contesta le testimonianze raccolte da persone legate ad una stessa società sportiva; 2) fa presente che, a detta degli unici testimoni terzi, egli ha arbitrato in maniera normale, non ha commesso i gravi episodi attribuitigli quali il dito medio alzato, l’esultanza nel gol della squadra avversaria, i gesti di scherno nei confronti dei tifosi; 3) fa presente che l’episodio della testata al giocatore, peraltro non collocabile esattamente nel tempo, non è provato e detto episodio sarebbe poi smentito dal referto medico sulla sua persona laddove viene si evidenziata la lesione a causa del pugno subito, ma nessun segno nella zona della testa riguardante la asserita testata inferta; 4) a fine partita vi è stato un violento parapiglia fra i giocatori delle due squadre, senza coinvolgimento dell’arbitro e questa circostanza, che potrebbe giustificare la lesione subita dal calciatore , non è stata menzionata da nessun testimone legato, come già detto, ad una stessa società sportiva, oppure è stata minimizzata; 5) sulla contestazione di mancata collaborazione da parte sua con gli Organi disciplinari, su certi argomenti, oggetto di querele a suo carico “ha ritenuto di non rispondere, ben sapendo che tutte le sue dichiarazioni potevano un domani confluire nel fascicolo penale della giustizia ordinaria” “e non volendo compromettere in alcun modo la sua posizione processuale quale indagato in ben sei procedimenti penali, si è legittimamente riportato a tutti i suoi scritti e deposizioni precedenti, senza voler null’altro aggiungere”. Chiede l’archiviazione del procedimento e dichiarare non sussistenti le contestazioni addebitate. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore Avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia e dettagliata disamina dei fatti contestati, così’ come ricostruiti ed accertati a seguito delle indagini esperite, sottolineando, fra l’altro, la particolare gravità del comportamento tenuto dal sig.CANNIZZARO, in riguardo al contesto nel quale avvenuto, campionato giovanile categoria allievi, conclude la sua requisitoria chiedendo che, considerata provata la condotta sleale ed antisportiva messa in atto, sia erogata al predetto la sospensione dall’attività per anni 1. Il sig.CANNIZZARO, richiamandosi alla memoria depositata, sottolinea, fra l’altro, che, da parte della Procura Federale, gli atti ufficiali di gara non siano stati presi in minima considerazione e che le testimonianze prodotte non siano concordanti né univoche e che, dal parapiglia verificatosi a fine gara potevano derivare le lesioni riportate al giovane calciatore. In conclusione, afferma che tutti gli atti vanno letti anche in chiave di lettura di una possibile macchinazione nei suoi confronti e chiede la propria completa assoluzione. La Commissione, - letto il deferimento; - sentita la richiesta avanzata dal rappresentante della Procura Federale; - avute presenti la memoria difensiva presentata dal sig.CANNIZZARO e le argomentazioni svolte dallo stesso in questa sede; - acclarato che dall’esame degli atti ufficiali relativi alla gara Porto Fuori – Ravenna Lidi del 18.11.2007 nulla emerge circa una rissa verificatasi fra i giocatori al termine della partita; - valutato che la richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale risulti suffragata da diverse deposizioni testuali raccolte dalla stessa Procura, deposizioni che paiono non essere smentite da altre testimonianze, gli autori delle quali sostanzialmente nulla hanno saputo riferire in merito al più grave degli episodi attribuiti al sig.CANNIZZARO; - ritenuto che i comportamenti messi in atto dal sig.CANNIZZARO, ben evidenziati in questa sede dal Sostituto Procuratore avv.MARCO STEFANINI, integrino la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40 del Regolamento A.I.A.; - visti gli artt. 3 del regolamento A.I.A. e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.CANNIZZARO ALESSANDRO, arbitro effettivo A.I.A., la sospensione dall’attività per anni 1. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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