COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA GROTTI PAOLO – tess.A.S.Santagatese avverso squalifica per 3 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 bis del 21.11.2008 gara SANTAGATESE – MARIGNANESE del 16.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA GROTTI PAOLO – tess.A.S.Santagatese avverso squalifica per 3 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 bis del 21.11.2008 gara SANTAGATESE – MARIGNANESE del 16.11.2008 Il calc.GROTTI PAOLO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo rilevare che “ sicuramente l’arbitro possa aver male interpretato una mia imprecazione, facendo rilevare che era stato l’attaccante avversario che io marcavo ad aver commesso fallo di mani. Ritengo che l’arbitro possa aver mal interpretato la mia imprecazione, pensando fosse rivolta a lei”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.GROTTI, espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco, le indirizzava epiteti che non ricorda, ma che ritiene fossero offensivi, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.GROTTI PAOLO. Dispone per la restituzione della tassa versata.
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