COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ASTRA avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 19 del 12.11.2008 gara ASTRA – AURORA del 2.11.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ASTRA avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 19 del 12.11.2008 gara ASTRA – AURORA del 2.11.2008
L’U.S.ASTRA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ribadendo la posizione irregolare del calc.CANDI MATTIA, espulso per doppia ammonizione nel corso della gara Calestanese – Aurora del 26.10.2008, al quale doveva ritenersi automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara, salvo diversa, più grave decisione, degli Organi della giustizia sportiva. Lo stesso calc.CANDI, nel corso della settimana aveva più volte dichiarato che, a causa di questa espulsione, non avrebbe potuto prendere parte alla partita ASTRA – AURORA. Non vale a discolpa il fatto che la squalifica non sia comparsa sul comunicato n. 17, poiché l’art.19, comma 10, del C.G.S. precisa chiaramente che al calciatore espulso la squalifica si applica automaticamente. Chiede che venga applicata, a carico dell’A.S.Aurora, la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. Controdeduce l’A.S.AURORA, facendo presente, fra l’altro : 1) che l’U.S.ASTRA, nel suo ricorso odierno e passato, non dice quando il CANDI sarebbe stato espulso; 2) al termine del recupero il CANDI commetteva un fallo, sanzionato dall’arbitro che faceva battere la punizione a tempo e recupero scaduti e subito dopo fischiava la fine. “Mentre andavamo verso lo spogliatoio, in modo garbato, il Presidente dell’A.S.AURORA protestava, in modo garbato, con l’arbitro ed alla protesta si univa il CANDI ed altri giocatori, tutto in maniera civile”; 3) usciva il Comunicato e non appariva alcuna sanzione a carico del CANDI; 4) poiché si rincorrevano voci su una squalifica non riportata per il CANDI, veniva interpellata la Delegazione Provinciale di Parma che, il giorno successivo, confermava che il CANDI era stato solo ammonito. Chiede il rigetto del ricorso dell’U.S.ASTRA.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha rilasciato supplemento di rapporto in cui dichiara che il calc.CANDI, al termine dell’incontro Calestanese – Aurora del 26.10.2008, veniva espulso per doppia ammonizione(la seconda per proteste), con esibizione allo stesso del cartellino giallo e, successivamente, di quello rosso;
- considerato che l’art.19, comma 10, del C.G.S. stabilisce che “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave” e che l’art.45, comma 2, dispone che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”;
- ritenuto, pertanto, che il calc.CANDI abbia partecipato alla gara di cui all’oggetto senza averne titolo, in quanto squalificato,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.AURORA la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara ASTRA – AURORA del 2.11.2008 ed al calc.CANDI MATTIA la squalifica per 1 giornata di gara.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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