COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale MEMORIAL PREDIERI RECLAMO PROPOSTO DA F.C.AMATORI PIOPPE avverso squalifica al 30.4.2009 calc.VECCHI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara AMATORI PIOPPE – BARAGAZZA del 23.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale MEMORIAL PREDIERI RECLAMO PROPOSTO DA F.C.AMATORI PIOPPE avverso squalifica al 30.4.2009 calc.VECCHI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara AMATORI PIOPPE – BARAGAZZA del 23.10.2008 Il F.C.AMATORI PIOPPE, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il nostro giocatore VECCHI FABIO, a fine primo tempo, veniva espulso in quanto si rivolgeva all’arbitro per contestare l’assegnazione agli avversari di un calcio di rigore, a nostro giudizio inesistente, in maniera certamente un pochino vivace. E’ anche vero che continuava le proteste in tanto che, assieme a tutti gli atleti, si recava negli spogliatoi, usando termini coloriti, ma non si è mai avvicinato all’arbitro e mai ha proferito minacce di sorta. Inoltre ci risulta inesatto che il giocatore, una volta fuori, ha continuato ad offendere l’arbitro, in quanto l’atleta, fatta la doccia, non si è fermato agli impianti sportivi”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, all’intervallo, il calc.VECCHI, gli rivolgeva frasi offensive e successivamente, all’esibizione del cartellino rosso, reiterava le esternazioni, rifiutandosi di mostrare il numero della maglia e tentava di avvicinarglisi, venendo comunque trattenuto, a circa 2 metri di distanza, da alcuni giocatori avversari; lasciando il terreno di gioco, diceva all’arbitro che l’avrebbe aspettato fuori, cosa peraltro non avvenuta in quanto l’arbitro ha potuto lasciare l’impianto senza problemi; - ritenuto che il deprecabile comportamento messo in atto dal calc.VECCHI possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente aderente alla condotta tenuta dallo stesso, d e l i b e r a - di ridurre al 31.1.2009 la squalifica del calc.VECCHI FABIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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