COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ROCCHIGIANA avverso squalifica per 3 giornate calc.BRAVI LUCA e CASAMENTI LUCA, per 6 giornate calc.SELAMI MILAIM, ammenda € 150 per intemperanze sostenitori e € 100 per comportamento dirigenti delibera del G.S. del C.P. di Forli contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2008 gara SAMPIERANA – ROCCHIGIANA del 16.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ROCCHIGIANA avverso squalifica per 3 giornate calc.BRAVI LUCA e CASAMENTI LUCA, per 6 giornate calc.SELAMI MILAIM, ammenda € 150 per intemperanze sostenitori e € 100 per comportamento dirigenti delibera del G.S. del C.P. di Forli contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2008 gara SAMPIERANA – ROCCHIGIANA del 16.11.2008 L’U.S.ROCCHIGIANA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati sostenendo che : 1) il calc.BRAVI “mentre si dirigeva nello spogliatoio(davanti all’arbitro di un paio di metri), parlando con un suo compagno di squadra, diceva le testuali parole oggi voto all’arbitro 10 e lode. Se questa è una frase offensiva ed ingiuriosa!!!!”; 2) il calc.CASAMENTI “mentre tentava di aprire la porta dello spogliatoio per entrarvi a fine partita, dato che questa era dura e di difficile apertura, parlando con un suo compagno di squadra diceva le testuali parole questa porta è dura, come la testa dell’arbitro. L’arbitro, dietro di lui di un paio di metri, lo sentiva. Se questa è una frase offensiva ed ingiuriosa!!!!”; 3) il calc.SELAMI, già sulla porta dello spogliatoio, aspettava il rientro dell’arbitro (che si era fermato a centro campo a parlare con l’assistente della Sampierana). Quando l’arbitro era sulla soglia del suo spogliatoio il giocatore diceva testuali parole ho solo preso dei cali oggi e lei non li ha mai fischiati. Cosa sei venuto a fare l’arbitro allora se non fischi mai? Se questa è una frase offensiva e irriguardosa!!!!”;4) circa l’ammenda di € 150 per intemperanze dei sostenitori, riconosce che vi siano state vibrate proteste ed anche minacce, queste ultima da parte di un solo spettatore, ma ritiene esagerato l’importo per una piccola società; 5) circa l’ammenda di € 100, all’interno dello spogliatoio “i bambini si sono limitati a fare confusione ed a disquisire fra loro e con i dirigenti sulle due espulsioni avvenute in campo. Non hanno rivolto alcuna grave espressione offensiva al direttore di gara”. Chiede una riduzione delle squalifiche e dell’ammenda di € 150 e la cancellazione dell’ammenda di € 100. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.BRAVI, a fine gara, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e scurrili; 2) il calc.CASAMENTI, a fine gara, ancora sul terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose ed offensive; 3) il calc.SELAMI, a fine gara, correva minacciosamente verso l’arbitro che si trovava sulla soglia dello spogliatoio e gli urlavandogli ripetute frasi irriguardose, offensive e scurrili, venendo trattenuto a stento da alcuni compagni, mentre gli era a brevissima distanza; 4) per tutta la durata dell’incontro, l’arbitro veniva fatto bersaglio di insulti e minacce di atti anche gravi da parte dei sostenitori dell’U.S.ROCCHIGIANA; 5) entrato nello spogliatoio, l’arbitro ha sentito provenire dal confinante spogliatoio dell’U.S.ROCCHIGIANA, per la durata di una ventina di minuti, insulti, offese, minacce e frasi scurrili rivolte alla sua persona, senza che nessun dirigente si adoperasse per fare cessare le esternazioni; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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