COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANZOLAVINO avverso squalifica per 5 giornate calc.TROTTO ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2008 gara ANZOLAVINO – LAVEZZOLA del 12.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANZOLAVINO avverso squalifica per 5 giornate calc.TROTTO ANTONIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2008 gara ANZOLAVINO – LAVEZZOLA del 12.11.2008 L’A.S.ANZOLAVINO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che “durante la partita si sono verificati alcuni episodi che hanno portato un po’ di tensione tra il portiere dell’Anzolavino TROTTO ed un giocatore di colore del Lavezzola. Questi episodi e la tensione per la partita molto sentita, hanno purtroppo portato i protagonisti a rilasciare espressioni poco educate, ma che esulano assolutamente da offese di tipo razzistico”. “Da notare che al campo di Via Lunga la distanza del guardalinee dal centro della porta è veramente importante per poter sentire le frasi dette in mischia tra giocatori”. Allegando una dichiarazione del giocatore del Lavezzola, che scagiona, per i motivi sovra esposti, il giocatore avversario TROTTO, escludendo categoricamente le frasi razziste e rendendosi disponibile a testimoniare in questo senso, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’assistente che ebbe a segnalare all’arbitro il comportamento del calc.TROTTO, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il supplemento rilasciato, ha ribadito di avere udito distintamente la frase offensiva e di discriminazione razziale rivolta dal predetto calciatore ad un giocatore avversario di colore, precisando inoltre che ciò è avvenuto dopo il rinvio del pallone da parte del calc.TROTTO(portiere) e che non vi erano assembramenti in area, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.TROTTO ANTONIO Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it