COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CROCE COPERTA TURRIS avverso squalifica al 30.6.2009 calc. DI PIAZZA SALVATORE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2000 gara CROCE COPERTA TURRIS – BEVILACQUESE del 26.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CROCE COPERTA TURRIS avverso squalifica al 30.6.2009 calc. DI PIAZZA SALVATORE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2000 gara CROCE COPERTA TURRIS – BEVILACQUESE del 26.10.2008 L’A.S.CROCE COPERTA TURRIS ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarandosi “stupefatta alla lettura di un provvedimento tanto pesante, giacché tutti hanno ben visto (tranne il direttore di gara, purtroppo) come il ns.giocatore DI PIAZZA si sia limitato a toccare leggermente la giacchetta dell’arbitro, rivolgendogli – questo si – frasi ingiuriose, ma allontanandosi senza storie dal terreno di gioco”. “A nostro avviso l’arbitro ha deformato la realtà dei fatti, dilatando i contorni del comportamento del ns. atleta e inducendo in tal modo il G.S. a comminare una sanzione che francamente non possiamo non ritenete eccessiva”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l’A.S.CROCE COPERTA TURRIS, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.DI PIAZZA, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, protestando vibratamente, lo strattonava non violentemente per la maglietta, all’altezza del petto, per due volte, facendolo avanzare di un passo, allontanandosi tranquillamente dal campo, dopo la comunicazione del provvedimento; - ritenuto che il comportamento del calc.DI PIAZZA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.4.2009 la squalifica del calc.DI PIAZZA SALVATORE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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