COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp. Reg. Allievi RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CORTICELLA avverso ammenda € 500 per espressioni di discriminazione razziale da sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 26.11.2008 gara EDELWEISS JOLLY – CORTICELLA del 16.11.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Camp. Reg. Allievi
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CORTICELLA avverso ammenda € 500 per espressioni di discriminazione razziale da sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 26.11.2008 gara EDELWEISS JOLLY – CORTICELLA del 16.11.2008
L’U.S.CORTICELLA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “durante la suddetta partita nessuno dei sostenitori della nostra squadra (solo genitori) ha proferito parole offensive nei confronti dei giocatori in campo. Possiamo però dire che un gruppetto di ragazzi, situati nel lato opposto dei nostri sostenitori, ha scherzato con i giocatori dell’Edelweiss Jolly, tanto più che alla fine dell’incontro i medesimi sono entrati negli spogliatoi della suddetta Società. Chiede l’annullamento della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro,sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che 4/5 sostenitori dell’U.S.CORTICELLA, fra i quali certamente due adulti, rivolgevano espressioni di discriminazione razziale ed offensive nei confronti di due calciatori di colore della dquadra avversaria,
-
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico dell’U.S.CORTICELLA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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