COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp. Prov. Allievi RECLAMO PROPOSTO DA S.S.PIANORESE CALCIO avverso squalifica al 13.11.2009 calc. MASI MATTIA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 13.11.2008 gara PIANORESE – DECIMA CALCIO del 9.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 DEL 11.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Camp. Prov. Allievi RECLAMO PROPOSTO DA S.S.PIANORESE CALCIO avverso squalifica al 13.11.2009 calc. MASI MATTIA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 13.11.2008 gara PIANORESE – DECIMA CALCIO del 9.11.2008 La S.S.PIANORESE CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza, dianzi tutto, che il calc.MASI “sta attraversando difficoltà familiari e personali”. “Episodi di questo genere non si sono mai verificati e, al contrario, il ragazzo si è sempre dimostrato positivo verso i compagni, le squadre avversarie e i direttori di gara. Pertanto chiediamo un incontro con la Commissione, non tanto per mettere in discussione quanto il direttore di gara abbia scritto a referto, ma per valutare insieme se esiste la possibilità di aiutare il ragazzo a superare questo momento di grande difficoltà e di grave tensione personale”. Alla lettura del referto arbitrale, il rappresentante della Società dichiara di ritenere che il “pestone” al piede dell’arbitro possa essere stato involontario, aggiungendo che la spinta è stata data sulle spalle. Chiede una particolare valutazione del comportamento del giovane. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.MASI, capitano della S.S.Pianorese Calcio, espulso per averle rivolto offese, all’esibizione del cartellino rosso, le andava contro, pestandole un piede e dandole una violenta spinta con entrambe le mani al petto, facendola arretrare di 1 metro circa, urlandole in faccia frasi offensive e oltremodo scurrili. Al termine della gara reiterava, urlando, le esternazioni sinquando intervenivano un dirigente ed alcuni compagni di squadra che lo allontanavano; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado; - pur comprendendo le motivazioni addotte dalla Società, non ritenendo comunque di poterle, anche parzialmente, accogliere per il grave deplorevole comportamento messo in atto dal calc.MATTIA, che nell’occasione era anche investito della funzione di capitano della squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 13.11.2009 del calc.MASI MATTIA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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