COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.ARTIOLI MARIO, già Presidente POL.CAVEZZO, sig.DOTTI LUCIO, già dirigente POL.CAVEZZO e POL.CAVEZZO – campionato II^ categoria.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.ARTIOLI MARIO, già Presidente POL.CAVEZZO, sig.DOTTI LUCIO, già dirigente POL.CAVEZZO e POL.CAVEZZO – campionato II^ categoria. Con nota 20.11.2008 prot. n. 2691/1299, il Vice Procuratore Federale - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - il sig.ARTIOLI MARIO, all’epoca dei fatti Presidente della POL.CAVEZZO, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito che, nella stagione calcistica 2007/2008, la funzione di allenatore, anziché essere esercitata dal tecnico formalmente incaricato, fosse, di fatto, svolta (nel corso degli allenamenti e delle partite) da un soggetto privo della necessaria abilitazione; - il sig. DOTTI LUCIO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Pol.CAVEZZO, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere di fatto assunto la conduzione tecnica della squadra, a decorrere dal mese di gennaio 2008, in assenza della prescritta abilitazione; - la società POL. D.CAVEZZO, già POL.CAVEZZO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2, del C.G.S. , per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio dirigente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig.ARTIOLI ha inviato una memoria difensiva in cui spiega che, dopo l’allontanamento dell’allenatore titolare, avvenuto nel gennaio 2008, la conduzione della squadra venne affidata, anche per ragioni economiche, al sig.Malagoli Uber, già giocatore e allenatore della società, allora incaricato quale allenatore dei giovanissimi provinciali, che riusciva ugualmente ad effettuare, per la squadra principale, allenamenti settimanali a base tecnica mentre la parte atletica venne affidata al sig.DOTTI LUCIO, laureando in scienze motorie. Le decisioni tecniche erano solo ed esclusivamente di competenza del sig.Malagoli, con la stretta collaborazione del sig.DOTTI, per la parte riguardante lo stato fisico/atletico dei giocatori. Tra le partite segnalate, in una (6.4.2008) il sig.Malagoli era presente, in due (3.2.2008 e 10.2.2008) la società, dopo l’esonero del precedente allenatore, non aveva ancora deciso in merito alla conduzione della squadra e per le altre tre (17.2.2008, 30.3.2008, 13.4.2008) il sig.Malagoli arrivava comunque sul campo designato in ritardo, dovendosi occupare anche della conduzione della cat.giovanissimi. “La condotta tenuta dal sottoscritto e dalla POL.CAVEZZO non è stata lesiva nei confronti di altre squadre o altri tecnici tesserati, in quanto il momento particolare e lo stato di necessità hanno fatto si che l’assegnare la squadra al sig.Malagoli, quale persona tesserata, conosciuta e cresciuta calcisticamente nella POL.CAVEZZO, potesse essere la soluzione migliore, osservando nel contempo le norme federali, tenendo un comportamento di lealtà e correttezza sportiva”. Il sig.ARTIOLI, il sig.DOTTI e la POL.CAVEZZO sono presenti all’odierno dibattimento. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con le parti deferite per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per mesi 2 (anziché mesi 3 come sanzione base) per il sig.ARTIOLI MARIO, con la squalifica per mesi 2 (anziché mesi 3 come sanzione base) per il sig.DOTTI LUCIO e con l’ammenda di € 300 (anziché e 500 come sanzione base) per la POL. CAVEZZO. La Commissione, - letto il deferimento; - avuta presente la memoria depositata dal sig.ARTIOLI; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per i sigg.ARTIOLI e DOTTI nonché per la POL.CAVEZZO, con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. ARTIOLI MARIO l’inibizione per mesi 2, al sig.DOTTI LUCIO la squalifica per mesi 2 ed alla POL.CAVEZZO l’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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