COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.CARRITIELLO DANIELE – tess.U.S.FONTANELLATESE e U.S.FONTANELLATESE – campionato I^ categoria.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.CARRITIELLO DANIELE – tess.U.S.FONTANELLATESE e U.S.FONTANELLATESE – campionato I^ categoria. Con nota 14.11.2008 prot. n. 1750/138, il Vice Procuratore Federale - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - il sig.CARRITIELLO DANIELE, calciatore U.S. FONTANELLATESE, della violazione di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. vigente al momento della commissione dei fatti contestati (oggi art. 30, comma 2, dello Statuto Federale), avendo violato l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver presentato alla Procura della Repubblica di Piacenza un atto di querela – al quale è seguito un atto di citazione a giudizio – nei confronti di un calciatore, per lesioni personali gravi asseritamene causategli da questo ultimo nel corso di una gara calcistica; - la società U.S.FONTANELLATESE., della violazione di cui all’art. 2, comma 4 (oggi 4, comma 2) del previgente C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti ascrivibili al proprio calciatore all’epoca dei fatti contestati. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti deferite. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con la U.S.FONTANELLATESE per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella ammenda di € 300 (anziché € 500 come sanzione base) Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. vigente al momento della commissione dei fatti contestati (oggi art. 30, comma 2, dello Statuto Federale) nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, da parte del sig.CARRITIELLO DANIELE con la squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 500. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.CARRITIELLO DANIELE integri la violazione di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. vigente al momento della commissione dei fatti contestati (oggi art. 30, comma 2, dello Statuto Federale) nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, con conseguente responsabilità oggettiva dell’U.S.FONTANELLATESE e che le sanzioni proposte per lo stesso rappresentano il minimo fissato dall’art. 17 del C.G.S. per i casi di specie; - visti gli artt. 17, 18, 19 e 23 del C.G.S.; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per l’U.S.FONTANELLATESE, con ordinanza per la stessa non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. CARRITIELLO DANIELE la squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 500 ed alla società U.S.FONTANELLATESE l’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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