COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – Serie D RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL.1980 avverso squalifica al 31.3.2010 calc.LAGHI EMANUELE e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2008 e n. 20 bis del 21.11.2008 gara POL. 1980 – EVER GREEN del 14.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – Serie D RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL.1980 avverso squalifica al 31.3.2010 calc.LAGHI EMANUELE e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2008 e n. 20 bis del 21.11.2008 gara POL. 1980 – EVER GREEN del 14.11.2008 L’A.S. POL.1980 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che mentre il capitano della squadra avversaria offendeva il calc.LAGHI ed un altro giocatore, un sostenitore della squadra avversaria lanciava insulti molto pesanti nei confronti del LAGHI, tutte le volte che questi toccava la palla e, in particolare, in occasione della segnatura di una rete da parte dell’Ever Green. “Di fronte a questi accadimenti sarebbe stato se non impossibile, almeno molto difficile rimanere freddi”. “La cosa più preoccupante è che sembra impossibile che tali avvenimenti possano essere accaduti contemporaneamente dentro e fuori del campo in modo casuale, sembrava una provocazione premeditata e pianificata a tavolino nei confronti del ns. giocatore, forse perché è il più rappresentativo e, soprattutto, sono ben conosciute le sue qualità tecniche, anche da parte degli avversari, visto che ha giocato nelle scorse stagioni con diversi di loro”. Chiede una riduzione della squalifica e dell’ammenda. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dalla cui dettagliata stesura si rileva che, dopo la segnatura di una rete da parte dell’A.S.Ever Green, un sostenitore di detta compagine rivolgeva al calc.LAGHI frasi offensive. Questi, nei confronti del quale già da alcuni minuti sostenitori dell’U:S:Ever Green indirizzavano frasi ugualmente offensive, dopo aver scambiato alcune frasi con lo spettatore, correndo lasciava il campo di gioco, dirigendosi verso il predetto spettatore. L’addetto alla forza pubblica sostitutiva cingeva da tergo la vita del calc.LAGHI, cercando di bloccarlo, non riuscendovi perché il giocatore, trascinandoselo dietro, raggiungeva lo spettatore e lo colpiva, dapprima con due violenti pugni al volto e, successivamente, con violenti calci e pugni. Si scatenava una rissa che coinvolgeva spettatori di entrambe le squadre, con scambio di calci e pugni. Ristabilitasi la calma, l’arbitro, dopo aver decretato l’espulsione di due giocatori dell’Ever Green che si erano resi colpevoli di azioni violente nei confronti di uno spettatore e dell’addetto alla forza pubblica sostitutiva, comunicava al capitano della Pol.1980 che il calc,LAGHI, che si era allontanato, doveva ritenersi espulso, e faceva riprendere il gioco ; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.3.2010 del calc.LAGHI EMANUELE e l’ammenda di € 100 a carico dell’A.S. POL.1980. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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