COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S. EVER GREEN CALCIO A CINQUE avverso squalifica al 30.9.2009 calc.ANDREOLA GIUSEPPE e al 31.10.2009 calc.CEROTTI NICOLA e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2008 e n. 20 bis del 21.11.2008 gara POL. 1980 – EVER GREEN del 14.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S. EVER GREEN CALCIO A CINQUE avverso squalifica al 30.9.2009 calc.ANDREOLA GIUSEPPE e al 31.10.2009 calc.CEROTTI NICOLA e ammenda € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 19.11.2008 e n. 20 bis del 21.11.2008 gara POL. 1980 – EVER GREEN del 14.11.2008 L’A.S.EVER GREEN CALCIO A CINQUE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che “tutta la vicenda, incredibile, ha preso le mosse dal gesto di violenza inaudita posto in essere dal giocatore Laghi in forza alla Pol.1980. Il Laghi ha colpito il tifoso inerme e gettato lo scompiglio tra coloro, seduti o assiepati ai bordi del campo, stretti nell’angusto spazio lasciato agli stessi da un minuto corridoio di circa un metro di larghezza. L’addetto alla forza pubblica si era attaccato al corpo non si sa di chi, cadendo a terra insieme a questi, di talchè era nato un parapiglia tra coloro che, all’esterno tentavano di dividere, non riuscendoci, aggressore da aggredito, oltre che dall’addetto alla forza pubblica. Era solo allora, ossia dopo qualche secondo, che i giocatori tutti, uniti in una non dichiarata comune intenzione di portare il proprio contributo a che la situazione non degenerasse, fuoriuscivano dal campo sommersi da urla, pianti e grida che mai e poi mai potevano far sentire quelli che, come si legge dal verbale, sarebbero stati i numerosi richiami dell’arbitro”. “E’ in questa ottica che devono leggersi i calci ed i colpi che, per quanto contestati circa la loro ascrivibilità ai due giocatori dell’EVER GREEN, da chiunque siano stati sferrati, si ponevano come gesti certamente estremi ma inevitabili, attesa l’inutilità dei disumani sforzi posti in essere per staccare il groviglio umano”. “Forse che i giocatori dovevano, in assenza totale di misure di sicurezza e di adeguata forza pubblica, lasciare che i malcapitati si massacrassero di botte? Forse che i giocatori dovevano lasciare che le proprie fidanzate, mogli, figli, amici e genitori rimanessero in preda alla violenza bruta dell’aggressore?”. “E’ evidente come le azioni suppostamene poste in essere dai giocatori ANDREOLA e CEROTTI siano state colpite da provvedimenti disciplinari che appaiono del tutto sproporzionati, se conformati con quanto stabilito per la premeditata azione dolosa posta in essere dal LAGHI”. Chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori e l’annullamento dell’ammenda, poiché infondata ed immotivata oltre che del tutto estranea alla società medesima. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante le squalifiche dei calc.ANDREOLA GIUSEPPE e CEROTTI NICOLA non può essere presa in esame in quanto l’istanza è stata proposta oltre i termini previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante le squalifiche dei calc.ANDREOLA GIUSEPPE e CEROTTI NICOLA; - visti gli atti ufficiali; - preso atto delle evidenze risultanti, dalla dettagliata esposizione fatta dall’arbitro nel referto e confermata in questa sede, come riportato nella decisone che precedere; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 150 a carico dell’A.S. EVER GREEN CALCIO A CINQUE, fermi restando, per la loro inammissibilità, gli altri provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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