COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.ARSENAL 1976 avverso squalifica per 4 giornate calc.BARBIERI ANDREI delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 24 del 10.12.2008 gara VERNASCA – ARSENAL del 7.12.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.ARSENAL 1976 avverso squalifica per 4 giornate calc.BARBIERI ANDREI delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 24 del 10.12.2008 gara VERNASCA – ARSENAL del 7.12.2008 L’A.C.ARSENAL ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc.BARBIERI, dopo essere stato sostituito, si recava negli spogliatoi e ne usciva a metà circa del secondo tempo; non si recava affatto in tribuna in quanto sul campo di Vernasca non vi è accesso dagli spogliatoi alla tribuna, ma sostava all’ingresso del cancelletto che delimita gli spogliatoi dal campo. Quando un giocatore dell’ARSENAL, dopo uno scontro di gioco, rimaneva a terra, l’arbitro faceva riprendere il gioco senza sincerarsi delle condizioni del contuso, facendo scatenare le proteste dei tifosi ed anche del BARBIERI che, però, non ha affatto usato insulti di male estremo per l’arbitro. Inoltre, nella copia della distinta controfirmata dall’arbitro, fra gli espulsi non figura il calc.BARBIERI. Chiede la cancellazione o, quanto meno, una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che nella copia della distinta consegnata a fine gara con il contrassegno dell’arbitro, il calc.BARBIERI, correttamente, non poteva figurare fra gli espulsi non essendogli stato comunicato dall’arbitro tale provvedimento, mentre il comportamento tenuto dal predetto calciatore dopo parecchio tempo dall’uscita dal terreno di gioco, è stato regolarmente segnato a referto dall’arbitro; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che il calc.BARBIERI ANDREA, sostituito nel corso del primo tempo, nell’ultimo quarto della gara, posizionatosi oltre la rete di recinzione, nei pressi di una porta, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive, scurrili e di minaccia, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. BARBIERI ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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