COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE SERIE D Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 del sig.CROATTI PAOLO e con l’ammenda di € 500 a carico del VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l..

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE SERIE D Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 del sig.CROATTI PAOLO e con l’ammenda di € 500 a carico del VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l.. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.CROATTI PAOLO, integri la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 35 comma 1 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l., ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. e art. 23 comma 1 delle N.O.I.F.per la violazione ascritta al proprio Presidente ed ai sigg.Martini e Spimi; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. CROATTI PAOLO l’inibizione per mesi 3 ed allla società VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. l’ammenda di € 500. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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