COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELL’ALLENATORE FAVORITO MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E LA SOCIETA’ NUOVA POLISPORTIVA DE ROSSI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELL’ALLENATORE FAVORITO MICHELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E LA SOCIETA’ NUOVA POLISPORTIVA DE ROSSI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C., con atto del 15.10.2008, ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del Sig. MICHELE FAVORITO, all’epoca dei fatti allenatore della squadra giovanissimi della Soc. N. POL. DE ROSSI, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e la Società per responsabilità diretta ed oggettiva, per violazione dell’art. 4 – comma 2 del C.G.S., per i fatti loro ascritti. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, a seguito della denuncia presentata dalla POL. CINECITTA’ BETTINI, che lamentava l’aggressione subita dal proprio calciatore PIETRUCCI THOMAS, successivamente ricorso a cure ospedaliere, da parte dell’allenatore MICHELE FAVORITO della Soc. N.POL. DE ROSSI, inviava detta lettera alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli opportuni accertamenti. Il collaboratore della Procura Federale esperiva le opportune indagini ascoltando sia il PIETRUCCI che l’allenatore della sua squadra MASTRODONATO MASSIMILIANO, i quali affermavano di essere stati raggiunti e colpiti con pugni dall’allenatore avversario MICHELE FAVORITO, mentre l’allenatore MASTRODONATO accompagnava negli spogliatoi il PIETRUCCI in precedenza espulso dall’arbitro. A seguito di ciò il PIETRUCCI era costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Giovanni Addolorata, ove gli veniva refertata ferita escoriata all’occhio sinistro. Veniva anche ascoltato il dirigente della Pol. CINECITTA’ BETTINI Sig. AVALLONE GIUSEPPE, il quale dichiarava di non aver assistito al fatto, ma notava il PIETRUCCI piangere ed il FAVORITO, probabilmente alterato, che lo insultava, motivo per cui chiedeva l’intervento dei Carabinieri. Il papà del PIETRUCCI, anch’egli ascoltato, riferiva di aver sporto denuncia nei confronti del FAVORITO. Nelle conclusioni l’incaricato delle indagini pone in rilievo la collaborazione dei tesserati della POL. CINECITTA’ BETTINI e non quella dei deferiti. Il Presidente della N. POL. DE ROSSI, avuta conoscenza del deferimento, ha inviato in data 2.2.2009 a questa Commissione una lunga e dettagliata relazione, in cui elenca tutti i provvedimenti adottati, comunicati tra l’altro, anche alla Procura, in cui elenca tutto ciò che è stato fatto a carico dei responsabili ed in particolare l’allontanamento del tecnico FAVORITO e che in conseguenza di tale provvedimento almeno 12 calciatori prendevano posizione a difesa del tecnico, con manifestazioni di tipo “ultras”, motivo per cui anche questi ragazzi venivano allontanati, con conseguenze per la squadra che subiva un forte ridimensionamento tecnico per il prosieguo del campionato. Tutto ciò conclude il Presidente perché la Società ha sempre improntato la propria attività basandosi sul rispetto dei valori fondamentali dello sport. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, a cui partecipavano il rappresentante della Procura Federale, il Presidente della N.POL. DE ROSSI Sig. QUADRINI GIORGIO, il tecnico MICHELE FAVORITO e il direttore sportivo IACURTO DOMENICO. Prende la parola il Presidente QUADRINI, il quale si riporta integralmente a quanto scritto nelle deduzioni a difesa depositate nei termini. Ribadisce però il Presidente che, ascoltate anche altre testimonianze di persone presenti all’accaduto, è riuscito a sapere che il tecnico FAVORITO non ha colpito alcun calciatore e tantomeno l’allenatore avversario MASTRODONATO. Ha anche chiesto spiegazioni alla POL. CINECITTA’ BETTINI sui motivi della denuncia, senza però ricevere alcuna risposta. In conseguenza di ciò si è visto costretto ad allontanare il tecnico FAVORITO. Quest’ultimo prende la parola precisando che è intervenuto esclusivamente per dividere i calciatori espulsi e che anche al di fuori del recinto di giuoco gli stessi continuavano ad accapigliarsi. Nel frattempo si era creato un parapiglia formato da calciatori e dirigenti delle due squadre intervenuti per sedare gli animi. Il FAVORITO, vista la successiva denuncia presentata dal padre del PIETRUCCI a suo carico, ha presentato denuncia per diffamazione nei confronti del calciatore della POL. CINECITTA’ BETTINI, fornendo all’attenzione della Commissione che l’anno precedente la N. POL. DE ROSSI aveva vinto la Coppa Disciplina. Interviene il direttore sportivo IACURTO il quale ribadisce quanto abbondantemente riferito dal presidente QUADRINI, il quale precisa di non essersi presentato alla convocazione della Procura, in quanto riteneva che riguardasse altro provvedimento, per il quale era già stato ascoltato dalla Procura stessa. Il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, basandosi su quanto riferito dall’allenatore MASTRODONATO, e ponendo altresì all’attenzione che la Soc. N. POL. DE ROSSI non si à presentata all’audizione, chiedendo: 4 mesi di squalifica per l’allenatore FAVORITO MICHELE; l’ammenda di Euro 300,00 per la Soc. N. POL. DE ROSSI. Rileva la Commissione Disciplinare preliminarmente che il comportamento della Società N. POL. DE ROSSI va complessivamente elogiato, perché nell’occasione ha dimostrato di assumere tutti quei necessari adempimenti per approfondire la questione ed adottare i relativi provvedimenti all’interno della società nei confronti dei responsabili, ancorché in attesa di giudizio, per i fatti accaduti nel corso della gara del campionato giovanissimi CINECITTA’ BETTINI – DE ROSSI. Tra l’altro l’immediato fermo del tecnico è valenza di buona fede, e di ottimo comportamento societario. Per quanto attiene il comportamento del tecnico FAVORITO MICHELE, certamente deprecabile sotto l’aspetto educativo, qualche considerazione va fatta. Rileggendo con attenzione tutte le carte in possesso compreso il referto arbitrale, questo Organo Giudicante è dell’avviso, che non possa essere stato solo il tecnico della N.POL. DE ROSSI a colpire i già citati PIETRUCCI e MASTRODONATO, in quanto nel parapiglia generale che si era creato nel recinto degli spogliatoi, dove tutti si colpivano tra di loro, non c’è certezza assoluta che sia individuato nel FAVORITO l’unico colpevole il quale, a sua discolpa, come già riferito in precedenza, ha dichiarato di aver presentato denuncia per diffamazione nei confronti del PIETRUCCI. Detto tutto ciò, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le sanzioni richieste dalla Procura Federale possano essere ridimensionate, riconducendole a migliore equità. Conseguentemente DELIBERA di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni loro ascritte, comminando alla Soc. N. POL. DE ROSSI l’ammenda di Euro 100,00 e di squalificare il tecnico FAVORITO MICHELE per due mesi. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi agli interessati.
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