COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 104 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig.POLIDORI VITO, tess.A.S.D.MULAZZANO ’82, PAOLACCI BENEDETTO, dirigente A.S.D.MULAZZANO ’82 e A.S.D.MULAZZANO ’82- camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 104 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig.POLIDORI VITO, tess.A.S.D.MULAZZANO ’82, PAOLACCI BENEDETTO, dirigente A.S.D.MULAZZANO ’82 e A.S.D.MULAZZANO ’82- camp. III^ categoria Con nota 22.1.2009 rep.n. 3950/463PF08-09/aa/AC, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo perché rispondano : - il sig.POLIDORI VITO, tesserato A.S.D. MULAZZANO ’82, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato in data 21.9.2008 una gara (Mulazzano ’82 – Villaggio I° maggio) nelle file della società A.S.D. MULAZZANO ’82 senza averne titolo, perché al momento non tesserato, essendosi vincolato formalmente per tale società solamente in data 14.11.2008; - il sig.PAOLACCI BENEDETTO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., e 7, comma 1, dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta della gara Mulazzano ’82 – Villaggio I° maggio del 21.9 .2008 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc.POLIDORI VITO non ne avesse titolo; - la società A.S.D. MULAZZANO ’82, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art.1 comma 5 del C.G.S. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D.MULAZZANO ’82 ha fatto pervenire richiesta di audizione, ed è presente all’odierno dibattimento nella persona del proprio Presidente. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con la A.S.D. MULAZZANO per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella ammenda di € 200 (anziché € 300 come sanzione base), oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare : 1) la violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., e 7, comma 1, dello Statuto Federale da parte del sig.POLIDORI VITO con la squalifica per 2 giornate di gara; 2) la violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., e 7, comma 1, dello Statuto Federale da parte del sig.PAOLACCI BENEDETTO con la inibizione per mesi 1. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.POLIDORI VITO integri la violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10 commi 2 e 6 del C.G.S. e 7, comma 1, dello Statuto Federale nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., e 7, comma 1, dello Statuto Federale da parte del sig.PAOLACCI BENEDETTO, con conseguente responsabilità oggettiva dell’A.S.D.MULAZZANO ‘82; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per l’A.S.D. MULAZZANO ‘82, con ordinanza per la stessa non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : 1) al sig. POLIDORI VITO la squalifica per 2 giornate di gara; 2) al sig.PAOLACCI BENEDETTO la inibizione per mesi 1; 3) all’A.S.D.MULAZZANO ’82 l’ammenda di € 200 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009.
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