COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 107 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico calc.TOMBOLINI NICOLA – tess.A.S.D.BAGNACAVALLO, sig.RAMBELLI GIOVANNI – Presidente A.S.D.BAGNACAVALLO e A.S.D. BAGNACAVALLO – camp.Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 107 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico calc.TOMBOLINI NICOLA – tess.A.S.D.BAGNACAVALLO, sig.RAMBELLI GIOVANNI – Presidente A.S.D.BAGNACAVALLO e A.S.D. BAGNACAVALLO – camp.Promozione Con nota 26.1.2009 rep.n. 4033/272, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art.32 comma 4 del C.G.S., le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc.TOMBOLINI NICOLA, della violazione di cui all’art. 10, comma 10 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto richieste di tesseramento per due società (A.S.D. Forlimpopoli e A.S.D. Bagnacavallo) nella medesima stagione sportiva 2008/2009; - il sig.RAMBELLI GIOVANNI, della violazione di cui all’art. 10, comma 10 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., perché, al momento del tesseramento del predetto calciatore, non ha assolto l’onere di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; - l’A.S.D. BAGNACAVALLO, per la condotta antiregolamentare, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, in data odierna è pervenuta una memoria dell’A.C.BAGNACAVALLO, che - dopo aver fatto presente che l’avviso di convocazione le è stato consegnato solo in data 28.2.2009 - e ciò è confermato dall’avviso di ricevimento ritornatoci dalle Poste Italiane – fa presente che, pur a conoscenza del fatto che il calc.TOMBOLINI avesse sottoscritto, nel luglio 2009, il suo tesseramento con l’A.S.Forlimpopoli, tesseramento che, a detta del calciatore avrebbe dovuto essere stracciato dall’A.S.Forlimpopoli, decise di tesserare il calciatore in data 12.8.2009. Successivamente sono venuti a conoscenza che l’A.C.Forlimpopoli aveva depositato il tesseramento presso il Comitato Provinciale di Forlì l’11.8.2009, documento pervenuto a Bologna solo quindici giorni dopo. Pertanto nel CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D database della F.I.G.C. il calc.TOMBOLINI è risultato tesserato per loro per circa venti giorni, fino a che è stato inserito il tesseramento a favore dell’A.C.Forlilmpopoli e ci si è accorti del doppio tesseramento. Il calc.TOMBOLINI ha giocato per l’A.C.Bagnacavallo solo la prima gara di Coppa e, successivamente, non ha più giocato sino ai primi di dicembre, quando l’A.C.Forlimpopoli lo ha definitivamente trasferito all’A.S.D.BAGNACAVALLO. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, informa di essersi accordato con il sig.TOMBOLINI per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella squalifica per 2 giornate di gara (anziché 3 giornate, come sanzione base). Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art. 10 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. da parte del sig.RAMBELLI GIOVANNI con la inibizione per giorni 10, con conseguente responsabilità diretta a carico dell’A.C.BAGNAVALLO, ai sensi dell’art. 4. comma 1, del C.G.S., con l’ammenda di € 200. La Commissione, - letto il deferimento; - letta la memoria depositata dall’A.C.BAGNACAVALLO; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.RAMBELLI GIOVANNI integri la violazione di cui all’art. 10 deL C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., con conseguente responsabilità diretta dell’A.C.BAGNACAVALLO, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per il calc.TOMBOLINI NICOLA, con ordinanza per lo stesso non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : 1) al calc.TOMBOLINI NICOLA, la squalifica per 2 giornate di gara; 2) al sig.RAMBELLI GIOVANNI la inibizione per giorni 10; 3) all’A.C.BAGNACAVALLO l’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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