COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 112 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.ALLODI MANUEL, Presidente U.S.CIANO, SCALABRINI GIANLUCA, Presidente U.S.CAVOLA, TOSCHI LAMBERTO, Presidente POL. RENO S.ALBERTO, CLINI ALDO, Presidente A.S. PUNTA MARINA TERME, RUOSI GIANCARLO, Presidente S.C. POSSIDIESE, IACCHERI RAFFAELE, Presidente A.S.D.C. POLINAGO e U.S. CIANO, U.S.D. CAVOLA, POL. RENO S.ALBERTO, A.S.D.PUNTA MARINA TERME, S.C.POSSIDIESE e A.S.D.C.POLINAGO – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 112 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.ALLODI MANUEL, Presidente U.S.CIANO, SCALABRINI GIANLUCA, Presidente U.S.CAVOLA, TOSCHI LAMBERTO, Presidente POL. RENO S.ALBERTO, CLINI ALDO, Presidente A.S. PUNTA MARINA TERME, RUOSI GIANCARLO, Presidente S.C. POSSIDIESE, IACCHERI RAFFAELE, Presidente A.S.D.C. POLINAGO e U.S. CIANO, U.S.D. CAVOLA, POL. RENO S.ALBERTO, A.S.D.PUNTA MARINA TERME, S.C.POSSIDIESE e A.S.D.C.POLINAGO – camp. I^ categoria Con nota 18.12.2008 rep.n. 3345/1399 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art.32 comma 4 del C.G.S. le parti sopra indicate, perché rispondano : i sigg.ALLODI MANUEL, SCALABRINI GIANLUCA, TOSCHI LAMBERTO, CLINI ALDO, RUOSI GIANCARLO e IACCHERI RAFFAELE, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A4 - lett. f, per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile 985 Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18, nella stagione sportiva 2007/2008; le società U.S.D.CIANO, U.S.D.CAVOLA, POL.RENO S.ALBERTO S.ALBERTO, A.S.D.PUNTA MARINA TERME, S.C.POSSIDIESE e A.S.D.C. POLINAGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, la POL.RENO S.ALBERTO e l’A.S.D.PUNTA MARINA TERME hanno fatto pervenire memorie difensive. L’A.S.D. PUNTA MARINA TERME facendo presente le difficoltà che incontra nell’approntare una squadra giovanile per partecipare alla prescritta attività, comunica di aver contribuito, insieme all’A.S.D.Lido Adriano ed all’A.S.D.Marina Calcio, alla formazione di una nuova società di solo settore giovanile(A.C.Ravenna Lidi). La POL.RENO S.ALBERTO fa presente che data la carenza di giovani della sua zona, a partire dalla stagione sportiva 2003/2004 , insieme con l’U.S.Mezzano ed il F.C.Alfonsine , ha dato vita ad una attività comune attraverso l’A.S.D.Futura, che svolge intensamente attività nel settore giovanile; sotto il nome di quest’ultima società, a S:Alberto, nella stagione in corso, svolgono attività gli Allievi Provinciali ed i Giovanissimi, oltre ad altre squadre minori. Ritenendosi notevolmente impegnata nella promozione e nello svolgimento dell’attività giovanile, chiede che ciò venga tenuto nel debito conto. Il rappresentante della Procura Federale, avv.GIUSEPPE MASSIMO ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo a 4 – lett. f, con la inibizione per giorni 15 dei sigg.ALLODI MANUEL, SCALABRINI GIANLUCA, TOSCHI LAMBERTO, CLINI ALDO, RUOSI GIANCARLO e IACCHERI RAFFAELE con conseguente responsabilità diretta a carico dell’U.S.CIANO, dell’U.S.CAVOLA, della POL.RENO S.ALBERTO, dell’A.S.PUNTA MARINA TERME, dello S.C.POSSIDIESE e dell’A.S.D.C.POLINAGO, ai sensi dell’art. 4. comma 1, del C.G.S., con l’ammenda di € 200. La Commissione, letto il deferimento; lette le memorie depositate dalla POL. RENO S.ALBERTO e dall’A.S.D.PUNTA MARINA TERME, e precisato che l’ordinamento attuale ritiene soddisfatto l’obbligo di cui al presente deferimento quando l’attività viene svolta direttamente dalle societa’; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che il comportamento messo in atto daI sigg. ALLODI, SCALABRINI, TOSCHI, CHINI, RUOSI e IACCHERI integri la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A 4 – lett. f, con conseguente responsabilità diretta dell’U.S.CIANO, dell’U.S.CAVOLA, della POL.RENO, dell’A.S.PUNTA MARINA TERME, dello S.C.POSSIDIESE e dell’A.S.D.C.POLINAGO, diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; non ritenuta congrua la sanzione pecuniaria proposta dal rappresentante della Procura Federale; avuto presente il disposto di cui al C.U. n. 1 della L.N.D. circa l’ammontare massimo dell’ammenda da comminare per la mancata osservanza di quanto previsto al capitolo A 4 lett.f), d e l i b e r a - di infliggere : ai sigg.ALLODI MANUEL, SCALABRINI GIANLUCA, TOSCHI LAMBERTO, CLINI ALDO, RUOSI GIANCARLO e IACCHERI RAFFAELE la inibizione per giorni 15 ed alle società U.S.CIANO, U.S.CAVOLA, POL. RENO S.ALBERTO, A.S.PUNTA MARINA TERME, S.C.POSSIDIESE e A.S.D.C.POLINAGO l’ammenda di € 500.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it