COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 134 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. MOZZI ANDREA – tess.U.S.Bobbiese avverso squalifica al 31.12.2010 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 36 del 4.3.2009 gara BOBBIESE – SARMETESE dell’1.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
134 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. MOZZI ANDREA – tess.U.S.Bobbiese
avverso squalifica al 31.12.2010
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 36 del 4.3.2009
gara BOBBIESE – SARMETESE dell’1.3.2009
Il sig. MOZZI ANDREA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento escludendo di essersi avvicinato all’arbitro, al
termine della gara, per rivolgergli frasi offensive e spintonarlo con le mani al petto facendolo indietreggiare, come
indicato nelle motivazioni. A fine gara, pur contrariato dall’esito della stessa, si è diretto verso gli spogliatoi assieme ai
giocatori avversari. Chiaramente l’arbitro ha fatto uno scambio di persona con altro giocatore o tifoso, visto che è stato
denunciato l’ingresso in campo di persone non autorizzate che hanno alterato e minacciato l’arbitro. “Se è vero che
l’arbitro è stato impegnato in una discussione con dirigenti e tifosi nel breve tragitto campo-spogliatoi, come poteva
vederlo chiaramente nel folto gruppo di persone che lo attorniavano, ammesso che sia realmente accaduto l’episodio
lamentato?”. Chiede un confronto con l’arbitro e l’annullamento del provvedimento.
La Commissione,
- premesso che l’art. 34, comma 5, del C.G.S. precisa che “non è consentito il contraddittorio tra gli
ufficiali di gara e le parti interessate”;
- premesso altresì che il calc. MOZZI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato convocato, non si
è presentato all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che, al termine della gara, il calc.MOZZI, capitano dell’U.S.Bobbiese, mentre gli indirizzava frasi offensive lo
spingeva con entrambe le mani al petto, con gesto di media intensità, per due volte, facendolo indietreggiare di tre passi,
venendo poi trattenuto ed allontanato da suoi compagni di squadra;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc.MOZZI possa essere punito con una
sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 28.2.2010 la squalifica del calc.MOZZI ANDREA.
Dispone per la restituzione della tassa versata.
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