COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASCS PROSPETTIVE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM.UFF. 34 DEL 26-2-2009 (Gara: PROSPETTIVE – MARANO EQUO del 21.2.2009 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASCS PROSPETTIVE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM.UFF. 34 DEL 26-2-2009 (Gara: PROSPETTIVE – MARANO EQUO del 21.2.2009 – Campionato III Categoria Roma) Con la citata delibera il Giudice Sportivo competente ha escluso dal campionato la società Prospettive, oltre a comminarle la punizione sportiva della perdita della gara e la squalifica per numerosi calciatori, per gli incidenti avvenuti durante ed al termine della gara Prospettive – Marano Equo del 21-2-2009 valevole per il campionato di 3^ categoria. Avverso tale decisione reagisce con il reclamo in questione la società Prospettive affermando che, pur riconoscendo la gravità degli incidenti avvenuti nella gara, che avevano costretto l’Arbitro a sospenderla al 19’ del primo tempo, la decisione adottata era assolutamente incongrua per eccesso, rispetto ai fatti specifici ed ai precedenti in materia. In particolare la reclamante ha teso a ridimensionare la ricostruzione dei fatti operata nel referto arbitrale ed ad escludere rilevanza agli incidenti avvenuti al termine della gara, quando l’Arbitro aveva ormai lasciato l’impianto di gioco a bordo della sua autovettura. Ritiene la Commissione Disciplinare che il reclamo, tranne che per l’attenuazione di alcune sanzioni disciplinari a carico dei tesserati coinvolti marginalmente negli incidenti, sia da respingere nelle sue richieste principali. Infatti la comminatoria della sanzione di esclusione dal Campionato di competenza è stata adottata altre volte dagli Organi Disciplinari in presenza di due condizioni: la gravità degli incidenti con compromissione fisica del direttore di gara e la collettività del comportamento dei tesserati e sostenitori della squadra che abbiano escluso qualsiasi forma di resipiscenza ed assistenza al direttore di gara da parte dei dirigenti preposti. Nella specie entrambe le condizioni si sono verificate. Infatti il direttore di gara è stato reiteratamente colpito con pugni da un tesserato identificato e da altri non identificati ed ha dovuto rifugiarsi di corsa negli spogliatoi. Successivamente ha abbandonato l’impianto di gioco scortato dai Carabinieri e dall’Osservatore arbitrale, in una situazione di apparente assoluta calma, ma, non appena gli agenti si sono allontanati insieme all’osservatore, è stato inseguito da un’autovettura con un calciatore che aveva partecipato agli incidenti che lo ha costretto a fermarsi ed a rifugiarsi in un bar da dove ha chiamato nuovamente i Carabinieri e solo dopo l’arrivo di questi, che provvedevano anche ad inseguire l’aggressore ed ad identificarlo, poteva finalmente rientrare in sede. Come si vede non si è trattato di un gesto isolato, seppur riprovevole, ma di una autentica caccia all’uomo conclusasi solo con l’intervento di ben tre volanti delle Forze dell’Ordine. Non può certo condividersi la tesi della reclamante che afferma la estraneità della seconda fase degli incidenti, quella dell’inseguimento stradale e del suo epilogo, rispetto agli accadimenti sportivi, sanzionabili in questa sede. Infatti,come più volte affermato dalla Commissione, non vi è soluzione di continuità tra l’evento agonistico ed il rientro del direttore di gara in sede, e la Giustizia Sportiva ha giurisdizione piena anche per gli accadimenti relativi all’arrivo all’impianto di gioco ed all’allontanamento dalla stesso, dalle sede dell’Arbitro e della squadra avversaria. Così ricostruiti gli avvenimenti non vi è dubbio che i criteri sino ad ora seguiti debbano essere confermati per il caso che ci occupa che, per la reiterazione delle aggressioni e la assoluta carenza di qualsiasi forma di sostegno al direttore di gara da parte di atleti e dirigenti locali, rientra pienamente nella fattispecie sopra descritta. Vanno senz’altro confermate le squalifiche a carico dei calciatore Michetti e Morlacchi resisi protagonisti di gravissimi episodi di aggressione violenta e di minaccia alla integrità ed alla libertà di azione del direttore di gara. DELIBERA Di respingere il reclamo confermando in toto la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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