COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 136 RECLAMO PROPOSTO DA NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE avverso squalifica per 3 giornate calc.BONAZZA FABIO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 39 del 25.3.2009 gara NUOVA CODIGORESE – ARGENTA del 22.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 136 RECLAMO PROPOSTO DA NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE avverso squalifica per 3 giornate calc.BONAZZA FABIO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 39 del 25.3.2009 gara NUOVA CODIGORESE - ARGENTA del 22.3.2009 La NUOVA UNIONE SPORTIVA CODIGORESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che il calc.BONAZZA “dichiara di non aver colpito con un calcio al petto il giocatore avversario, ma di averlo solo sfiorato con il ginocchio”. Inoltre lo stesso non si allontanava dal campo proferendo espressioni polemiche, ma rispondendo agli insulti ed alle provocazioni recate dai giocatori e specialmente dalla panchina avversaria. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.BONAZZA, a gioco fermo, dopo un contrasto con un avversario, colpiva questi con un calcio al petto, venendo conseguentemente espulso e lasciava il campo molto lentamente, polemizzando con i calciatori dell’A.S.Argenta, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BONAZZA FABIO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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