COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 140 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. DIEGARO avverso squalifica al 5.10.2009 all.NARDI DOMENICO, inibizione al 16.3.2009 dir.acc.uff.AMADICCI MASSIMO e ammonizione con diffida alla società delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 5.3.2009 gara VILLAMARINA – DIEGARO del 26.2.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
140 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. DIEGARO
avverso squalifica al 5.10.2009 all.NARDI DOMENICO, inibizione al 16.3.2009 dir.acc.uff.AMADICCI MASSIMO e ammonizione con diffida alla società delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 5.3.2009 gara VILLAMARINA – DIEGARO del 26.2.2009
L’A.S. DIEGARO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) l’all.NARDI “la sera della partita si trovava in Spagna, a Barcellona, come si evince dalla copia della prenotazione aerea qui allegata e dalla dichiarazione, pure allegata, della ditta datrice di lavoro del sig.NARDI. Null’altro da dire su questo punto, se non che siamo allibiti”; 2) è assolutamente falso che il dirigente AMADUCCI abbia mai incitato i propri giocatori al gioco violento verso gli avversari; 3) i tifosi al seguito erano non più di 7/8, mischiati in tribuna con i tifosi locali, ben più numerosi. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante l’inibizione del dir.acc.uff. AMADUCCI e l’ammonizione con diffida alla società non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che, una persona situata fuori dal recinto di gioco, nei pressi della panchina dell’A.S.DIEGARO, che dava istruzioni di gioco ai calciatori di detta società e da questi veniva chiamato mister, durante tutto il secondo tempo, gli indirizzava frasi offensive e scurrili. Dichiarava inoltre di aver ritenuto che detta persona fosse l’all.NARDI DOMENICO, che già aveva incontrato precedentemente dirigendo una partita in cui era impegnata l’A.S.DIEGARO, aggiungendo peraltro, anche sulla base di quanto prodotto dalla reclamante, di non averne l’assoluta certezza, d e l i b e r a - di annullare la squalifica (decorrente dal 6.6.2009) al 5.10.2009 dell’all.NARDI DOMENICO e di ritornare gli atti al G.S. di Ravenna per quanto riterrà di disporre.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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