COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO- Camp.Reg.Giovanissimi 143 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. UNIONE CALCIO CASALESE avverso squalifica al 22.5.2009 calc. AZZI ALBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 25.3.2009 gara PONTOLLIESE – CASALESE dell’8.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO- Camp.Reg.Giovanissimi
143 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. UNIONE CALCIO CASALESE
avverso squalifica al 22.5.2009 calc. AZZI ALBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 25.3.2009 gara PONTOLLIESE – CASALESE dell’8.3.2009
La S.S. UNIONE CALCIO CASALESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente, dianzi tutto, che le rimostranze del calc.AZZI sono avvenute in quanto l’arbitro non ha convalidato una rete segnata dallo stesso, poiché ha ritenuto che il pallone fosse stato calciato fuori, senza controllare, nonostante i ripetuti inviti, che la rete presentava un buco, ed il pallone era uscito da questo, dopo essere entrato in rete. “A parte la difficoltà di comprendere una dinamica nella quale al tempo stesso si spinga alle spalle e si faccia indietreggiare una persona, ci si domanda come mai, di fronte a alle comportamento, non si sia immediatamente provveduto all’espulsione e si sia invece estratto il solo cartellino giallo per proteste”. Il calc.AZZI sostiene di aver solo protestato, senza alcun contatto fisico con l’arbitro. “Tale contatto potrebbe essere più verosimilmente avvenuto del tutto involontariamente nella confusione creatasi a seguito delle proteste e, comunque, non da parte di AZZI ALBERTO. Chiede l’annullamento della sanzione. La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.AZZI, dopo aver contestato ironicamente la sua conduzione della gara, mentre le si trovava di fronte, la spingeva con entrambe le mani alle spalle, facendola indietreggiare di alcuni passi, venendo poi allontanato dal capitano della squadra,
d e l i b e r a - di respingere il reclamo confermando la squalifica al 22.5.2009 del calc.AZZI ALBERTO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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