COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 138 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERLE a carico sig.MASI MARCELLO, Presidente A.C.FORMIGINE, CAMPANI REMO, dirigente A.C.FORMIGINE, GRAZIA RICCARDO e A.C.FORMIGINE – campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 08/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 138 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERLE a carico sig.MASI MARCELLO, Presidente A.C.FORMIGINE, CAMPANI REMO, dirigente A.C.FORMIGINE, GRAZIA RICCARDO e A.C.FORMIGINE – campionato di Eccellenza Con nota 3.2.2009 prot. n. 4258/318, il Vice Procuratore Federale, - preso atto dell’annullamento da parte della Commissione Tesseramenti del tesseramento in favore dell’A.C.FORMIGINE A.S.D. del calc.GRAZIA RICCARDO, in accoglimento del reclamo proposto dalla sig.ra Ferrarini Franca, nella sua qualità di madre del calciatore minorenne, giacché – a giudizio della citata Commissione – il modulo di richiesta di tesseramento riportava “totale difformità fra la sottoscrizione in calce alla richiesta di tesseramento e le altre fornite dalla reclamante; - ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32, comma 4, del C.G.S., le parti in indirizzo, perché rispondano : - il sig.MASI MARCELLO, nella sua qualità di Presidente dell’A.C.FORMIGINE, delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per quanto sommariamente descritto sopra; - il sig.CAMPANI REMO, nella sua qualità di Dirigente dell’A.C. FORMIGINE A.S.D., che ha materialmente firmato il tesseramento in questione, delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per quanto sommariamente descritto sopra; .- il sig. GRAZIA RICCARDO, nella sua qualità di calciatore già tesserato per l’A.C.FORMIGINE e attualmente per l’A.C.FIORANO, delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per quanto sommariamente descritto sopra; - la società A.C.FORMIGINE A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati e dirigenti. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig.CAMPANI e l’A.C.FORMIGINE hanno fatto richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, informa di essersi accordata, ex art. 23 del C.G.S., con il sig.CAMPANI REMO e l’A.C.FORMIGINE per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per 2 mesi e mezzo (anziché mesi 4 come sanzione base) per il sig.CAMPANI e l’ammenda di € 666 (anziché € 1.000 come sanzione base) per l’A.C.FORMIGINE. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., da parte del sig.MASI MARCELLO con la inibizione per mesi 2 e le violazioni di cui agli artt.1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione al disposto di cui all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., da parte del sig.GRAZIA RICCARDO con la squalifica per mesi tre dal momento del nuovo tesseramento. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messo in atto dal sig.MASI MARCELLO e dal sig.GRAZIA RICCARDO integrino le violazioni, come sopra, loro ascritte; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; - ritenute corrette le qualificazioni dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per l’A.C. FORMIGINE e per il sig.CAMPANI REMO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. CAMPANI REMO la inibizione per 2 mesi e mezzo, all’A.C. FORMIGINE l’ammenda di € 666, al sig. MASI MARCELLO la inibizione per mesi 2 ed al sig.GRAZIA RICCARDO la squalifica per mesi 2 da scontare nella corrente stagione sportiva. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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