COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 146 RECLAMO PROPOSTO DA POL. CASALGRANDESE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara SPORTING – CASALGRANDESE del 5.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 146 RECLAMO PROPOSTO DA POL. CASALGRANDESE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara SPORTING - CASALGRANDESE del 5.10.2008 La POL. CASALGRANDESE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato ribadendo quanto già prospettato in primo grado. Nella gara di cui all’oggetto l’A.S.D.SPORTING non avrebbe osservato le norme relative all’impiego per tutta la durata dell’incontro di un giovane calciatore nato dall’1.1.1988 in poi. Sostiene che in sostituzione del calc.Spallanzani Massimo (nato 18.11.1988) sarebbe entrato in campo il calc.Bartolotta Giuseppe (nato il 28.11.1984) e non il calc.Fiorentino Fabio (nato il 15.6.1988), come appare dagli atti ufficiali. A sostegno della propria tesi allega una “dichiarazione scritta dall’arbitro” dalla quale appare che il calc.Spallanzani è stato sostituito dal calc.Bartolotta. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - sentito l’arbitro che confermava l’autenticità della firma sulla “dichiarazione” prodotta dalla ricorrente e riscontrando difformità nella documentazione, con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 18 del 12.11.2008, trasmise la pratica alla Procura Federale per indagini atte a chiarire la situazione; - ricevuta la relazione dell’Organo adito, dalla quale si rileva, fra l’altro, che : 1)il dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. SPORTING e l’allenatore della stessa compagine ammettono che al momento della sostituzione del calc.Spallanzani(n. 1988), non essendo ancora pronto il calc.Malagoli(n. 6.10.1988), è entrato in campo il calc.Bartolotta (n.28.11.1984); 2) il calc.FIORENTINO FABIO (n. 15.6.1988) erroneamente indicato a referto dall’arbitro quale sostituto del calc.Spallanzani, ha dichiarato di non essere mai entrato in campo nella gara in oggetto; 3) il calc.SPALLANZANI ha dichiarato di essere stato sostituito dal calc.Bartolotta; - considerato che, per effetto della entrata in campo del calc.Bartolotta è venuta meno, da parte dell’A.S.D.SPORTING, l’osservanza delle disposizioni relative all’utilizzo di giovani calciatori nel corso delle gare(v. C.U. C.R.E.R. n. 3 del 23.7.2008), d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.D.SPORTING la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara SPORTING – CASALGRANDESE del 5.10.2008. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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