COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 148 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. FRATTA TERME avverso squalifica al 3.5.2009 all.FORLIVESI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2009 gara FRATTA TERME – REAL BIDENTE del 5.4.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 148 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. FRATTA TERME avverso squalifica al 3.5.2009 all.FORLIVESI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2009 gara FRATTA TERME – REAL BIDENTE del 5.4.2009 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. Conseguentemente la C.D. dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C.D. FRATTA TERME e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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