COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 149 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. GIOVANILE RIMINI avverso squalifica al 14.4.2009 all.ZANOTTI MAURIZIO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 2.4.2009 gara S.ANDREA C.SANGIOVANNESE – GIOVANILE RIMINI del 22.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 149 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. GIOVANILE RIMINI avverso squalifica al 14.4.2009 all.ZANOTTI MAURIZIO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 2.4.2009 gara S.ANDREA C.SANGIOVANNESE – GIOVANILE RIMINI del 22.3.2009 L’A.C.D. GIOVANILE RIMINI ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati invocando la violazione dell’art. 17 comma 6 del C.G.S.. “La delibera del G.S. si fonda sul presupposto che il giocatore Matteo Belletti inizialmente impiegato come guardalinee, ha sostituito un altro giocatore all’inizio del secondo tempo. Tale decisione è stata presa in assenza di un regolare reclamo della controparte”. Il calc.Belletti “impiegato quale assistente dell’arbitro, non era un giocatore squalificato ai sensi del comma 5 dell’art. 17, la sua presenza era pienamente giustificata in quanto soggetto regolarmente tesserato. Di conseguenza la sanzione della perdita della gara a carico dell’A.S.D.Giovanile Rimini non andava comminata, essendo la posizione del giocatore Belletti del tutto regolare, come risulta dalla distinta consegnata all’arbitro”. Chiede la revoca della perdita della gara e della squalifica dell’all.Zanotti. 4 La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica dell’all.Zanotti non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - rilevato che il calc.Belletti, inizialmente utilizzato quale assistente di parte, dal I° minuto del s econdo tempo ha partecipato alla gara, in sostituzione di altro giocatore; - richiamato quanto già specificato nella decisione n. 141 di cui al C.U. del C.R.E.R. n. 38 dell’8.4.2009 in ordine alle facoltà del Giudice Sportivo; - atteso che le “Decisioni ufficiali della F.I.G.C.” in ordine alla Regola 6 del Gioco del calcio “Gli assistenti dell’arbitro- Assistenti di parte”, al punto 4, dispongono che “un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente dell’arbitro non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore”; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta in primo grado della perdita per 0 – 3 a carico dell’A.C.D.GIOVANILE RIMINI della gara S.ANDREA C.SANGIOVANNESE – GIOVANILE RIMINI del 22.3.2009, fermo il resto. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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