COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 144 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico FAOUZI FILA, ZANICHELLI IVAN e G.S. BAD BOYS CLUB – camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 144 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico FAOUZI FILA, ZANICHELLI IVAN e G.S. BAD BOYS CLUB – camp. III^ categoria Con nota 16.2.2009 prot. n. 4636/310, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano : il sig.FAOUZI FILA, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere, all’atto della richiesta di tesseramento per la Società G.S.BAD BOYS CLUB, falsamente dichiarato di non essere mai stato tesserato per Federazione Estera e, segnatamente, per il club Fleche Sportive Zeramdine appartenente alla Federation Tunisienne De Football; il sig. ZANICHELLI IVAN, Presidente della società G.S. BAD BOYS CLUB, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere, quale Presidente della Società G.S.BAD BOYS CLUB, avanzato richiesta, senza procedere alle necessarie verifiche preventive, di tesseramento del calc.Faouzi Fila, producendo, in uno con il modulo per il tesseramento, una dichiarazione proveniente dal calciatore nella quale questi dichiarava falsamente di non essere mai stato tesserato per Federazione Estera; la società G.S. BAD BOYS CLUB , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 , nelle violazioni ascritte al proprio Presidente all’epoca dei fatti. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. con la squalifica per mesi 3 a carico del sig. FAOUZI FILA e la inibizione per mesi 2 a carico del sig.ZANICHELLI IVAN, con conseguente responsabilità diretta della società G.S. BAD BOYS CLUB con l’ammenda di € 1.000. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto daI sigg. FAOUZI FILA e ZANICHELLI IVAN integri la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, con conseguente responsabilità diretta della società G.S. BAD BOYS CLUB, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere : al sig. FAOUZI FILA la squalifica per mesi 3, al sig. ZANICHELLI IVAN la inibizione per mesi 2 ed alla società S.G. BAD BOYS CLUB l’ammenda di € 500. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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