COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 145 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico PARA PAOLO, Presidente A.S.D.ROMAGNA CALCIO A CINQUE, BERTOZZI CLAUDIO, BANDINI FRANCO e A.S.D. ROMAGNA CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39Bis del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 145 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico PARA PAOLO, Presidente A.S.D.ROMAGNA CALCIO A CINQUE, BERTOZZI CLAUDIO, BANDINI FRANCO e A.S.D. ROMAGNA CALCIO A 5 Con nota 28.8.2008 rep. n. 826/834, il Vice Procuratore Federale, ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art. 32, comma 4, del C.G.S., le parti sopra indicate, perché rispondano: il sig.PARA PAOLO, Presidente della società A.S.D.ROMAGNA CALCIO A 5, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione agli artt. 38, comma 1 e 39 delle N.O.I.F. (omissione della richiesta di tesseramento), nonché all’art. 10, commi 2, 3 e 4 del C.G.S., per aver consentito ai giocatori, dirigenti e allenatore sig.Patrocco Patrik della Società A.S.D.ROMAGNA CALCIO A 5, non tesserati con detta società, di svolgere attività di calciatori, dirigenti e allenatore; i sigg. BERTOZZI CLAUDIO e BANDINI FRANCO, dirigenti della società A.S.D. ROMAGNA CALCIO A 5, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S., per aver contravvenuto alle norme sul tesseramento dei calciatori della società A.S.D.ROMAGNA CALCIO A 5, partecipanti a gare sebbene non tesserati; la società A.S.D. ROMAGNA CALCIO A 5 della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e della violazione dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta antiregolametare ascritta ai propri dirigenti sopra citati. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il servizio postale ha ritornato quelli di Bertozzi Claudio, Bandini Franco e A.S.D.Romagna Calcio a cinque con la motivazione “trasferito”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare a carico del sig.PARA PAOLO la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma 1 e 39 delle N.O.I.F. (omissione della richiesta di tesseramento), nonché all’art. 10, commi 2, 3 e 4 del C.G.S. con la inibizione per anni 3 e l’ammenda di € 500, la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S., con la inibizione per anni 1 a carico del sig.BERTOZZI CLAUDIO e la inibizione per mesi 10 a carico del sig. BANDINI FRANCO, con conseguente responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. ROMAGNA CALCIO A 5, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. con la esclusione per anni 3 da qualsiasi campionato e torneo e l’ammenda di € 1.000. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg. PARA PAOLO, BERTOZZI CLAUDIO e BANDINI FRANCO integrino le violazioni loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. ROMAGNA CALCIO A 5, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere : al sig. PARA PAOLO la inibizione per anni 3 e l’ammenda di € 500, al sig.BERTOZZI CLAUDIO la inibizione per anni 1, al sig.BANDINI FRANCO la inibizione per mesi 10 ed alla società A.S.D. ROMAGNA CALCIO A 5 la esclusione per anni 3 da qualsiasi campionato e torneo e l’ammenda di € 500.
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