COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 156 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AUDAX CASINALBO avverso squalifica al 31.12.2009 calc.TOSI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 38 dell’8.4.2009 gara AUDAX CASINALBO – MAGRETA del 5.4.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 156 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AUDAX CASINALBO avverso squalifica al 31.12.2009 calc.TOSI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 38 dell’8.4.2009 gara AUDAX CASINALBO – MAGRETA del 5.4.2009 L’A.S.D. AUDAX CASINALBO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e “pur non potendo esprimere giudizi sul contenuto verbale delle proteste per non averle chiaramente sentite, l’aggravante del contatto fisico e relative spinte sono da ritenersi accuse prive di riscontri effettivi e frutto, riteniamo, solo di un referto arbitrale redatto in stato di grande emotività e carente di lucidità nella esposizione di quegli ultimi istanti finali dell’incontro”. Il calc.TOSI nega il fatto addebitatogli, dichiarando che mai e poi mai si sarebbe permesso di mettere le mani addosso a qualcuno per indole e per educazione. Anche alcuni dirigenti della società assicurano che non vi sono state spinte da parte del calciatore. Chiede l’annullamento o una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, al termine della gara, il calc.TOSI lo spingeva con una mano al petto, facendolo indietreggiare di un passo e successivamente, mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, lo raggiungeva ancora con un gesto analogo e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; - valutato che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.TOSI, possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2009 la squalifica del calc. TOSI MIRKO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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