COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 151 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico di CAVINA ANTONIO, Presidente U.S.D.CLASSE, BALZANI GIUSEPPE, dirigente U.S.D.CLASSE, DI PIETRO NICOLA e SERRA ERIK, tess.U.S.D.CLASSE e U.S.D.CLASSE – camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 151 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico di CAVINA ANTONIO, Presidente U.S.D.CLASSE, BALZANI GIUSEPPE, dirigente U.S.D.CLASSE, DI PIETRO NICOLA e SERRA ERIK, tess.U.S.D.CLASSE e U.S.D.CLASSE – camp. Promozione Con nota 11.2.2009 prot. n. 4484/131, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano : il sig.CAVINA ANTONIO, Presidente della Società U.S.D.CLASSE, della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione agli artt. 24, commi 1 – 2 – 3, 36 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 31, comma 3 delle N.O.I.F. e 10, commi 2-3-4 del C.G.S., per avere contravvenuto alle norme sul tesseramento e vincolo dei calciatori qualificati “giovani”, DI PIETRO NICOLA – classe 1995 (tessera F.I.G.C. n. 63177) e SERRA ERIK – classe 1995 (tessera F.I.G.C. n. 63181), partecipanti in posizione irregolare al Torneo “Primavera” nelle file della società U.S.D.CLASSE, nonostante fossero tesserati per la società A.C.RAVENNA LIDI; il sig. BALZANI GIUSEPPE, dirigente della società U.S.D.CLASSE, della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione agli artt. 24, commi 1 – 2 – 3, 36 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 31, comma 3 delle N.O.I.F. e 10, commi 2-3-4 del C.G.S., per avere contravvenuto alle norme sul tesseramento e vincolo dei calciatori qualificati “giovani”, DI PIETRO NICOLA – classe 1995 (tessera F.I.G.C. n. 63177) e SERRA ERIK – classe 1995 (tessera F.I.G.C. n. 63181), partecipanti in posizione irregolare al Torneo “Primavera” nelle file della società U.S.D.CLASSE, nonostante fossero tesserati per la società RAVENNA LIDI, firmando la distinta giocatori della gara CLASSE – CERVIA del 25.4.2008; i sigg. DI PIETRO NICOLA e SERRA ERIK, calciatori, qualificati come “giovani”, tesserati, all’epoca dei fatti per la società A.C.RAVENNA LIDI attualmente tesserati per la società U.S.D.CLASSE, della violazione degli artt. 24, commi 1 – 2 – 3, 36 del Regolamento del Settore per l’arrività Giovanile e Scolastica, 31 comma 3, delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 4, del C.G.S., in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del medesimo C.G.S., per avere contravvenuto alle norme sul tesseramento e vincolo dei calciatori, partecipando, nelle file dell’U.S.D.CLASSE al Torneo “Primavera”, nonostante fossero tesserati per l’A.C.RAVENNA LIDI; la società U.S.D.CLASSE della violazione dell’art.4 comma 1 , del C.G.S, per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolementare ascritta al proprio dirigente sig.Balzani Giuseppe. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Fedrale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 24, commi 1, 2 e 3 del C.G.S., 36 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 31, comma 3 delle N.O.I.F. e 10, commi 2-3-4 del C.G.S., da parte del sig.CAVINA ANTONIO con la inibizione per mesi 6 e l’ammenda di € 500, la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 24, commi 1 – 2 – 3, 36 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, 31, comma 3 delle N.O.I.F. e 10, commi 2-3-4 del C.G.S. da parte del sig.BALZANI GIUSEPPE con la inibizione per mesi 3 e l’ammenda di € 150, la violazione degli artt. 24, commi 1 – 2 – 3, 36 del Regolamento del Settore per l’arrività Giovanile e Scolastica, 31 comma 3, delle N.O.I.F. e 10 commi 2 e 4 del C.G.S., in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del medesimo C.G.S da parte dei sigg.DI PIETRO NICOLA e SERRA ERIK con la squalifica per 2 giornate di gara, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società U.S.D. CLASSE con l’ammenda di € 500. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg. CAVINA ANTONIO, BALZANI GIUSEPPE, DI PIETRO NICOLA e SERRA ERIK IVAN integrino le violazioni, come sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva dell’U.S.D. CLASSE, - visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.; d e l i b e r a 1200 - di infliggere : al sig. CAVINA ANTONIO l’inibizione per mesi 4 e l’ammenda di € 350, al sig.BALZANI GIUSEPPE l’inibizione per mesi 3 e l’ammenda di € 150, ai sigg. DI PIETRO NICOLA e SERRA ERIK la squalifica per 2 giornate di gara ed all’U.S.D. CLASSE l’ammenda di € 350.
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