COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 152 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico di AMPONG MICHAEL ADJEI, MAROLI PAOLO e S.S.D. CASALESE BOYS s.r.l.- camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 152 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico di AMPONG MICHAEL ADJEI, MAROLI PAOLO e S.S.D. CASALESE BOYS s.r.l.- camp. III^ categoria Con nota 16.2.2009 prot. n. 4640/237, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano : il sig.AMPONG MICHAEL ADJEI, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 e 11 bis, delle N.O.I.F. per avere, all’atto della richiesta di tesseramento per la Società S.S.D.CASALESE BOYS s.r.l., falsamente dichiarato di non essere mai stato tesserato per Federazione Estera e, segnatamente, per il club Great Mariners F.C. appartenente al Ghana Football Association; il sig. MAROLI PAOLO della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 e 11 bis, delle N.O.I.F. per avere, quale Presidente della Società S.S.D.CASALESE BOYS s.r.l., avanzato richiesta di tesseramento del calc.Ampong Michael Adjei, producendo, in uno con il modulo per il tesseramento, una dichiarazione proveniente dal calciatore nella quale questi dichiarava falsamente di non essere mai stato tesserato per Federazione Estera; la società S.S.D. CASALESE BOYS s.r.l. , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2, del C.G.S. , nelle violazioni ascritte al proprio Presidente all’epoca dei fatti ed ai soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Fedrale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 e 11 bis, delle N.O.I.F. da parte del sig.AMPONG MICHAEL ADJEI con la squalifica per mesi 3, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 e 11 bis, delle N.O.I.F. da parte del sig.MAROLI PAOLO con la inibizione per mesi 2, con conseguente responsabilità diretta della società S.S.D.CASALESE BOYS s.r.l. con l’ammenda di € 1.000. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg. AMPONG MICHAEL ADJEI e MAROLI PAOLO integrino le violazioni, come sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta della società S.S.D.CASALESE BOYS s.r.l., visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere : al sig. AMPONG MICHAEL ADJEI la squalifica per mesi 3, al sig.MAROLI PAOLO l’inibizione per mesi 2 ed alla società S.S.D.CASALESE BOYS s.r.l. l’ammenda di € 500.
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