COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 153 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico di ANELLI MASSIMO, Presidente U.S.D.FELEGARESE, CAPRA ADRIANO e ROSSI GIOVANNI, dirigenti U.S.D.FELEGARESE, GKIZIS ILIAS, tess.U.S.AURORA e U.S.D.FELEGARESEcamp. II^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
153 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico di ANELLI MASSIMO, Presidente U.S.D.FELEGARESE, CAPRA ADRIANO e ROSSI
GIOVANNI, dirigenti U.S.D.FELEGARESE, GKIZIS ILIAS, tess.U.S.AURORA e U.S.D.FELEGARESEcamp.
II^ categoria
Con nota 6.2.2009 prot. n. 4383/1274, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
il sig.ANELLI MARCO, della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento
contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione agli artt.
39 delle N.O.I.F. (Omissione della richiesta del tesseramento) e 10, commi 2 e 4 del C.G.S., per aver consentito al
giocatore GKIZIS ILIAS, privo del necessario valido tesseramento in quanto svincolato, di prendere parte alle gare indicate
nella citata nota (10 gare nella stagione sportiva 2006/2007 e 11 gare nella stagione sportiva 2007/2008);
i sigg. CAPRA ADRIANO e ROSSI GIOVANNI, dirigenti della società U.S.D.FELEGARESE, della violazione dell’art.1
comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità
nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione agli artt. 39 delle N.O.I.F. (Omissione della richiesta del
tesseramento) e 10, commi 2 e 4 del C.G.S., per aver contravvenuto alle norme inerenti il tesseramento del calc.GKIZIS
ILIAS, firmando, quali dirigenti accompagnatori della squadra, le distinte di gara, ove era dichiarato che i giocatori ivi
menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza,
giusto le norme vigenti;
1201
il sig. GKIZIS ILIAS, calciatore attualmente tesserato per l’U.S.Aurora, della violazione dell’art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S.
in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del medesimo C.G.S., per aver
contravvenuto alle norme sul tesseramento in quanto partecipante alle gare indicate nella citata nota(10 gare nella
stagione sportiva 2006/2007 e 11 gare nella stagione sportiva 2007/2008) in posizione irregolare (essendo svincolato)
perché privo del necessario valido tesseramento;
la società U.S.D. FELEGARESE della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione
alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri dirigenti come sopra descritta,
ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Fedrale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la
sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme
federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività
sportiva), in relazione agli artt. 39 delle N.O.I.F. (Omissione della richiesta del tesseramento) e 10, commi 2 e 4 del C.G.S.
da parte del sig.ANELLI MARCO con la inibizione per anni 2 e l’ammenda di € 1.500, della violazione dell’art.1 comma 1
del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei
rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione agli artt. 39 delle N.O.I.F. (Omissione della richiesta del
tesseramento) e 10, commi 2 e 4 del C.G.S. da parte dei sigg. CAPRA ADRIANO e ROSSI GIOVANNI con la inibizione
per mesi 6 e l’ammenda di € 300, della violazione dell’art. 10, commi 2 e 4 del C.G.S. in relazione ai principi di lealtà,
correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del medesimo C.G.S. da parte del sig.GKIZIS ILIAS con la squalifica per
mesi 9, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società U.S.D.FELEGARESE con la penalizzazione di 6
punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 1.500.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg. ANELLI MARCO, CAPRA ADRIANO, ROSSI GIOVANNI e
GKIZIS ILIAS integrino le violazioni, come sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della
società U.S.D. FELEGARESE,
- visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere : al sig. ANELLI MARCO la inibizione per anni 2 e l’ammenda di € 1.000, ai sigg.CAPRA
ADRIANO e ROSSI GIOVANNI la inibizione per mesi 6 e l’ammenda di € 300, al sig. GKIZIS ILIAS la squalifica
per mesi 9 ed alla società U.S.D. FELEGARE la penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nella
corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 1.000.
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