COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – TORNEO CITTA’ DI ANZOLA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANZOLAVINO avverso squalifica al 31.5.2008 calc.CIRILLO GIUSEPPE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 43 del 13.5.2003 gara ANZOLAVINO-SANTAGATESE del 13.5.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - TORNEO CITTA' DI ANZOLA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ANZOLAVINO avverso squalifica al 31.5.2008 calc.CIRILLO GIUSEPPE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 43 del 13.5.2003 gara ANZOLAVINO-SANTAGATESE del 13.5.2003 L'A.S.ANZOLAVINO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che dopo la espulsione, per doppia ammonizione, il calc.CIRILLO "ha continuato a pronunciare frasi offensive nei confronti dell'arbitro", ma "non è vero che lo stesso abbia colpito l'arbitro", anche se il dirigente addetto all'arbitro "che si è prodigato al massimo per impedire che il giocatore venisse a contatto diretto con l'arbitro, conferma le intenzioni minacciose del giocatore, che comunque non è riuscito a colpire l'arbitro. Questo particolare è stato confermato dallo stesso arbitro al nostro dirigente accompagnatore al momento di salire in macchina per andare via". Chiede una congrua riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, escludendo di avere comunicato a dirigenti dell'A.S.ANZOLAVINO di non essere stato colpito da alcuno, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, mentre si avviava verso gli spogliatoi, il calc.CIRILLO, espulso nel corso della gara per offese rivoltegli, avvicinatoglisi proferendo offese e superando le teste delle persone che si erano frapposte, riusciva a colpirlo, con la mano fasciata dalla maglietta di gioco, alla guancia destra, procurandogli dolore, peraltro momentaneo, venendo poi allontanato da un dirigente della sua squadra; - valutato che il gesto compiuto dal calc.CIRILLO, esauritosi in un unico contesto e compiuto senza intenzione di nuocere(mano fasciata dalla maglietta), pur nella sua gravità, possa essere punito con una sanzione più aderente all'accaduto, d e l i b e r a - di ridurre al 31.5.2005 la squalifica del calc.CIRILLO GIUSEPPE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it